Cassazione Civile, Ordinanza n. 13763/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una banca convenzionata per il servizio di tesoreria di un comune ha agito per ottenere il pagamento del compenso relativo al servizio svolto oltre la scadenza della convenzione originaria, deducendo che il rapporto fosse cessato alla scadenza e che l'attività successiva fosse stata resa in fatto, con richiesta di remunerazione secondo nuove condizioni comunicate alla controparte; in subordine ha chiesto l'indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il comune ha sostenuto invece che il servizio fosse proseguito in forza di una proroga tecnica alle condizioni della convenzione scaduta. Il giudice contabile ha declinato la giurisdizione ritenendo competente il giudice amministrativo. Riassunta la causa, il TAR ha sollevato conflitto negativo, assumendo che la domanda avesse natura meramente patrimoniale e quindi dovesse appartenere al giudice ordinario, poiché la questione sulla proroga tecnica sarebbe solo incidentale. La questione devoluta alla Cassazione riguardava quindi il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie sul corrispettivo del servizio di tesoreria e sulla legittimità/durata della proroga tecnica del rapporto concessorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che il servizio di tesoreria integri una concessione di pubblico servizio e che, nel caso concreto, la domanda non si esaurisse in una pretesa patrimoniale sul compenso, ma investisse anche la qualificazione del rapporto, la sua durata, l'efficacia/legittimità degli atti di proroga tecnica e quindi l'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione. Di conseguenza, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese della fase sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 172, lett. d), codice di giustizia contabile
esclude la giurisdizione contabile quando la controversia non riguarda il rapporto di dare-avere derivante dal maneggio di denaro pubblico dell'agente contabile.
art. 133, comma 1, lett. c), codice del processo amministrativo
attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, salvo quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi solo se di contenuto meramente patrimoniale.
art. 2041 c.c.
richiamato come domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento, senza che la Corte ne esamini il merito nel presente regolamento.
art. 5 c.p.c.
la giurisdizione si determina in base alla domanda, avuto riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi.
codice del processo amministrativo
il riparto della giurisdizione va ricostruito considerando le ragioni poste a fondamento della pretesa e il contenuto della domanda.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a servizi pubblici affidati in concessione, la giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste quando la lite investe non solo il pagamento del corrispettivo, ma anche la durata del rapporto, la sua esistenza o la legittimità degli atti di proroga o rinnovo.
- L'eccezione per le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi opera soltanto se la pretesa è meramente patrimoniale e non comporta la verifica dell'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione sull'economia del rapporto concessorio.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola formale qualificazione della domanda o alla mancata impugnazione di un atto amministrativo.
- La competenza del giudice amministrativo può sussistere anche in assenza di una domanda annullatoria, se la decisione richiede comunque di accertare la legittimità o l'efficacia di atti autoritativi incidenti sul rapporto concessorio.
- Nel servizio di tesoreria comunale, la controversia sulla prosecuzione dopo la scadenza della convenzione e sulla c.d. proroga tecnica attiene a un rapporto concessorio di pubblico servizio e ricade, quando rilevino anche i poteri della P.A., nella giurisdizione esclusiva amministrativa.
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