Cassazione Penale, Sentenza n. 6309/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15/06/2023 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La Leto contestava che la Corte d'appello avesse ritenuto una sua condotta ostativa (contatti con soggetti indiziati) con efficacia 'sinergica' rispetto all'applicazione e mantenimento della misura cautelare, senza tenere conto della successiva sentenza assolutoria e senza adeguata motivazione circa la effettiva idoneità di quei rapporti a configurare complicità o connivenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato), annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente tutti gli elementi probatori disponibili per verificare se il ricorrente abbia concorso a dar causa alla detenzione, ma che nel caso di specie la Corte territoriale aveva motivato in modo generico sul punto (limitandosi a rilevare contatti familiari con i Valenti) senza esplicitare in cosa consistessero tali rapporti e come essi costituissero indizi di complicità o di connivenza rilevante ai fini dell'ostatività. La Cassazione ha inoltre richiamato i criteri rigorosi per ritenere la colpa grave o la connivenza passiva ostativa al risarcimento.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; applicata per valutare se il ricorrente abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave valutando autonomamente tutti gli elementi probatori disponibili al fine di verificare l'apparenza della fondatezza delle accuse.
art. 315 cod. proc. pen.
Norma collegata alla materia della riparazione; richiamata in relazione ai criteri procedurali e valutativi della domanda di riparazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Fondamento formale del motivo di cassazione: vizio di motivazione e violazione di legge nella decisione impugnata, rilevando carenza o genericità della motivazione in ordine alla sussistenza della condotta ostativa.
artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (t.u. stupefacenti)
Delitti contestati all'origine della misura cautelare (traffico e associazione per delinquere in materia di stupefacenti); rilevanti per ricostruire il quadro indiziario che aveva portato alla custodia cautelare.
Principi giurisprudenziali richiamati (Sez.4 e Sez.U.)
Richiamo a consolidati orientamenti: il giudice della riparazione valuta se la condotta del richiedente abbia creato la falsa apparenza della configurabilità del reato (anche indipendentemente dall'esito del processo) e deve motivare adeguatamente l'idoneità di rapporti o comportamenti a costituire indizi di complicità; la connivenza passiva richiede requisiti più stringenti (tre alternative indicate dalla giurisprudenza).
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma e completa degli elementi probatori disponibili (anche diversi da quelli che hanno portato alla misura), finalizzata a stabilire se il richiedente abbia concorso a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse, non a rivedere la colpevolezza penale.
- Frequentazioni o legami (anche familiari o affettivi) con soggetti indiziati non sono di per sé sufficienti a escludere il diritto all'indennizzo: il giudice deve motivare concretamente in cosa consistono i contatti e come essi siano oggettivamente idonei a costituire indizi di complicità o di connivenza.
- Per ritenere la colpa grave o la connivenza passiva (che ostano al risarcimento) sono necessari elementi specifici che dimostrino almeno una delle seguenti condizioni: 1) abbandono di doveri elementari di solidarietà che abbia portato a gravi danni; 2) tolleranza di un reato quando l'agente era in grado di impedirlo in ragione della sua posizione; 3) comportamento che abbia oggettivamente rafforzato la volontà criminale dell'agente, con prova della conoscenza dell'attività illecita.
- La semplice genericità o l'assenza di nessi causali esplicitati tra i comportamenti attribuiti al ricorrente e la adozione della misura cautelare comporta l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio per nuovo giudizio.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe sollecitare che il giudice della riparazione indichi puntualmente gli elementi fattuali (contenuto delle intercettazioni, tempi, luoghi, natura dei contatti e comportamenti concreti) che giustificherebbero l'esclusione dell'indennizzo; diversamente, la decisione è vulnerabile in sede di legittimità.
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