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Sentenza

Sentenza n. 874/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 557/2024, emessa dal Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202502179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della carta elettronica del docente per € 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il perdurante inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 557/2024, notificata in forma esecutiva il 31 luglio 2024 e passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione. Il titolo giudiziale imponeva l'attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. La ricorrente ha sostenuto che il Ministero non aveva provveduto all'accredito e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo né dimostrare l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione e delle regole sul deposito del ricorso, nonché l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha considerato provato l'inadempimento ministeriale: il Ministero non aveva contestato l'idoneità del titolo all'esecuzione né aveva fornito la prova dell'adempimento, che gravava su chi intendesse far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell'art. 2697 c.c. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine ministeriale per procedere al pagamento. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale previsto dalla disposizione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata con riguardo al termine per il deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza trattati in camera di consiglio.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La notificazione della sentenza all'amministrazione costituisce adempimento rilevante ai fini dell'esecuzione del titolo nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che vi ha interesse; nel caso concreto, spettava al Ministero dimostrare l'avvenuto pagamento o altro fatto impeditivo dell'esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Il titolo esecutivo riconosce rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla disposizione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell'amministrazione può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo sia notificato all'amministrazione e l'azione sia proposta nel termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non dimostra l'avvenuto adempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato applicando il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi li eccepisce.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso aggiuntivo; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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