Cassazione Penale, Sentenza n. 27560/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato, contestando il riconoscimento della recidiva reiterata specifica e infra-quinquennale sulla base dell'art. 99 c.p., sostenendo che per riconoscere la recidiva reiterata fosse necessaria una precedente dichiarazione formale di recidiva contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna (ossia che mancava la formale dichiarazione di recidiva in una pronuncia precedente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite (informazione provvisoria del 30/03/2023, ric. Galati) secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati espressivi di maggiore pericolosità sociale, purché ciò sia oggetto di specifica e adeguata motivazione. Poiché il ricorrente contestava solo l'assenza di una precedente formale dichiarazione di recidiva e non la sussistenza delle condanne pregresse, la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dalla soluzione delle Sezioni Unite e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
La disciplina della recidiva è richiamata come criterio sostanziale: il ricorrente deduceva violazione di tale norma contestando la modalità di accertamento della recidiva reiterata; la Corte ha però applicato l'interpretazione conforme delle Sezioni Unite che non richiede una precedente formale dichiarazione di recidiva.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento ai limiti di esposizione del motivo in cassazione (obbligo di esposizione nei limiti necessari per la motivazione).
art. 23 comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/modificazioni)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti e l'annotazione delle conclusioni del Pubblico Ministero; qui richiamata per motivi processuali relativi alla trattazione del ricorso.
Decisione Sezioni Unite (informazione provvisoria 30/03/2023, ric. Galati)
Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione
Le Sezioni Unite hanno chiarito che non è necessaria una precedente sentenza che formalmente dichiari la recidiva semplice: è sufficiente l'esistenza di più condanne definitive, adeguatamente motivate in relazione al loro rilievo sulla maggiore pericolosità sociale dell'imputato, per riconoscere la recidiva reiterata.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della recidiva reiterata non è necessaria una precedente 'dichiarazione formale' di recidiva in una sentenza irrevocabile: è sufficiente che l'imputato abbia più condanne definitive, purché il giudice motivi specificamente tale valutazione.
- Il giudice deve fornire una motivazione adeguata e specifica quando afferma la recidiva reiterata, indicando le concrete ragioni per cui le pregresse condanne rivelano una maggiore pericolosità sociale.
- La mancata formale dichiarazione di recidiva in sentenze anteriori non annulla la possibilità di riconoscere la recidiva reiterata in una successiva pronuncia, se sussistono le condizioni oggettive (condanne definitive) e la motivazione.
- In cassazione, se la censura verte solo sulla mancata formalità (assenza di precedente dichiarazione di recidiva) e non sulla sussistenza delle condanne pregresse, la decisione delle Sezioni Unite sul punto può rendere il motivo infondato.
- Dal punto di vista difensivo, è utile contestare non soltanto la forma (eventuale mancanza di dichiarazione) ma anche la valutazione concreta delle pregresse condanne e la loro attinenza alla maggiore pericolosità sociale, mostrando eventuali elementi attenuanti o di erronea qualificazione.
- Le questioni procedurali relative alla trattazione (es. requisitoria scritta del P.M., trattazione senza parti) non incidono sul merito del riconoscimento della recidiva quando la sostanza delle condanne pregresse è indiscussa.
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