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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15794/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 424 e 640-bis c.p. e vizio di motivazione nella ricostruzione dei fatti; con il secondo e il terzo motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e vizio di motivazione nella valutazione dei motivi di appello. Dal testo emerge che le doglianze miravano soprattutto a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e una rivalutazione del merito, ritenuta non consentita in sede di legittimità. Non sono desumibili con precisione i fatti concreti sottostanti alla condanna, se non il riferimento al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p., in concorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il primo motivo tendeva a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, senza denunciare specifici travisamenti; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti generici e non ancorati alle argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 424 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma il testo non consente di ricavare un preciso contenuto applicativo nella decisione.

  • art. 640-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la decisione non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 110 c.p.

    Invocato per censurare l'applicazione del concorso di persone, ma il motivo è ritenuto generico e non specificamente confrontato con la motivazione di appello.

  • art. 640 c.p.

    Citata nel riferimento alla massima di legittimità sul limite del sindacato di cassazione sulla ricostruzione fattuale; non è oggetto diretto della decisione.

  • art. 6 del D.L. 11/2018

    Non citata nel testo fornito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio volta a sostituire la lettura dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo l'allegazione di specifici travisamenti delle risultanze processuali.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare una lettura alternativa delle prove senza individuare puntualmente gli errori della motivazione impugnata.
  • Le censure che deducono erronea applicazione della legge penale o vizio di motivazione devono confrontarsi in modo specifico con la sentenza impugnata; in difetto, se restano generiche e astratte, non superano il vaglio di ammissibilità.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti, poiché tale apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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