Sentenza n. 10668/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 25/11/2024, pubblicato in G.U. n. 302 del 27/12/2024 avente ad oggetto “Definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica” (doc. 1), ivi inclusi i relativi allegati (all.1 – relazione illustrativa e metodologica, all. 2 – prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale); - di ogni atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale ed in particolare, ove occorra, dell’Intesa, resa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 502/1992, sullo schema di decreto concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (doc. 2);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024, concernente la definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, con i relativi allegati
Esito
Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)
Prevale il privato
La controversia
Le strutture ricorrenti, accreditate con il SSN e operanti nei settori della diagnostica per immagini, delle analisi di laboratorio, della polispecialistica e della riabilitazione, hanno impugnato il decreto ministeriale del 25 novembre 2024, chiedendone l'annullamento nella parte relativa alle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, nonché degli atti presupposti, inclusa l'intesa della Conferenza Stato-Regioni. Il ricorso ha contestato, in particolare, il difetto di istruttoria e l'inadeguatezza della metodologia utilizzata dalla Commissione Tariffe: mancata conformità alle indicazioni operative e metodologiche formulate da Agenas nei pareri del 2022 e del 2024; mancata esplicitazione delle ragioni per le quali l'amministrazione si era discostata dalle osservazioni critiche dell'Agenas, il cui parere era obbligatorio ai sensi dell'art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992; mancata utilizzazione di dati aggiornati sui costi dei fattori produttivi e sugli ulteriori elementi rilevanti; selezione non adeguatamente rappresentativa e non sufficientemente conoscibile delle strutture campione, senza indicazione chiara delle strutture prescelte, dei criteri di selezione e delle modalità di raccolta dei dati; insufficiente istruttoria nel confronto con i tariffari regionali, acquisiti senza verificare se fossero fondati su rilevazioni concrete dei costi oppure su mere politiche tariffarie.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 74 c.p.a., richiamando le precedenti sentenze della Sezione sulla medesima controversia, tra cui la sentenza n. 16399/2025. Ha ritenuto assorbente il difetto di un'idonea istruttoria a supporto delle singole determinazioni tariffarie. In particolare, l'amministrazione avrebbe dovuto confrontarsi con le osservazioni metodologiche dell'Agenas, anche se il relativo parere favorevole non era vincolante quanto alle riserve formulate, e avrebbe potuto discostarsene soltanto mediante adeguata istruttoria e rigorosa motivazione. La valutazione dei costi avrebbe dovuto basarsi su dati aggiornati e completi; il campione delle strutture utilizzato non risultava sufficientemente rappresentativo né erano conoscibili i criteri di selezione e le modalità di raccolta dei dati; inoltre, il confronto con i tariffari regionali non era stato accompagnato da una verifica critica della metodologia sottostante. Il decreto del 25 novembre 2024 e i relativi allegati sono stati pertanto annullati, nella parte di interesse delle ricorrenti, con efficacia differita di 365 giorni decorrenti dal deposito della sentenza n. 16399/2025, per consentire all'amministrazione di rinnovare l'istruttoria secondo i criteri indicati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8-sexies, commi 5, 6 e 7, d.lgs. 502/1992
La determinazione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale deve fondarsi su un'istruttoria adeguata, comprendente la valutazione dei costi dei fattori produttivi e degli ulteriori elementi previsti dalla norma; il parere dell'Agenas è obbligatorio e l'amministrazione può discostarsene solo previa adeguata istruttoria e con rigorosa motivazione.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata, con sintetico richiamo a precedenti conformi della Sezione.
Massime di principio
- La determinazione amministrativa delle tariffe sanitarie deve essere sostenuta da un'istruttoria concreta, aggiornata e completa sui costi dei fattori produttivi e sugli ulteriori elementi rilevanti previsti dalla disciplina di settore.
- Quando un parere obbligatorio proveniente da un organismo tecnico contiene osservazioni critiche metodologiche, l'amministrazione, anche se non vincolata alle conclusioni del parere, deve esaminarle espressamente e può discostarsene soltanto sulla base di un'adeguata istruttoria e di una rigorosa motivazione.
- La selezione delle strutture utilizzate come campione per la determinazione di costi standard deve essere rappresentativa della realtà di mercato; devono inoltre essere conoscibili le strutture selezionate, i criteri di selezione e le modalità di raccolta dei dati.
- Il ricorso ai tariffari regionali come parametro di determinazione delle tariffe nazionali richiede una verifica critica della metodologia con cui tali tariffari sono stati elaborati, per accertare se riflettano effettive rilevazioni dei costi o mere scelte di politica tariffaria.
- L'annullamento di un atto tariffario può essere disposto con efficacia differita quando ciò sia necessario per consentire all'amministrazione di rinnovare l'istruttoria e assicurare la continuità della disciplina applicabile.
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