Sentenza del 15/02/2017 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamentoinduttivo - deroga - gravi incongruenze - possibilità dell'accertamentoinduttivo anche nel caso di formale regolare tenuta della contabilità. In tema di accertamento induttivo dei redditi,l'Amministrazione finanziaria può - ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 - fondare ilproprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, icompensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili "dallecaratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta",come nella specie, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l'Ufficionon è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale disettore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomaticiper la ricostruzione del reddito del contribuente. E' quindi ammissibilel'accertamento induttivo del reddito, anche a fronte di una formale regolaretenuta della contabilità, quando emergano ricavi occultati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento induttivo, sostenendo che la contabilità fosse formalmente regolare e che, pertanto, non ricorressero i presupposti per una ricostruzione induttiva del reddito. La questione riguardava in particolare la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento sulla base di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività, nonché mediante l'utilizzo di elementi sintomatici derivanti dagli studi di settore.
La decisione
La sentenza ha ritenuto ammissibile l'accertamento induttivo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora emergano ricavi occultati o gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli desumibili dall'attività concretamente svolta. L'Amministrazione può fondare l'accertamento sulle caratteristiche e condizioni di esercizio dell'attività oppure sugli studi di settore, senza dover necessariamente verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale, essendo sufficiente anche l'utilizzo di alcuni elementi ritenuti sintomatici della reale capacità reddituale.
Norme richiamate
Art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973
gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili "dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta"
La norma consente l'accertamento induttivo quando esistono gravi incongruenze tra quanto dichiarato e quanto risulta dalle concrete caratteristiche dell'attività. La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento se vi sono elementi attendibili indicativi di ricavi occultati.
Studi di settore
L'Amministrazione può utilizzare anche soltanto alcuni elementi sintomatici degli studi di settore per ricostruire il reddito, senza essere obbligata a verificare ogni singolo dato previsto per l'elaborazione complessiva dello studio.
Massime di principio
- La regolare tenuta formale della contabilità non esclude automaticamente l'accertamento induttivo: prevale la verifica della sua attendibilità sostanziale.
- L'Amministrazione può procedere alla ricostruzione induttiva del reddito quando individua gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli plausibili in relazione all'attività concretamente esercitata.
- Gli elementi utilizzati per l'accertamento devono essere specifici e idonei a far presumere ricavi occultati; la mera irregolarità statistica o una generica non coerenza non dovrebbe essere sufficiente.
- Gli studi di settore possono costituire uno degli strumenti dell'accertamento, anche attraverso l'utilizzo di alcuni indicatori sintomatici, purché la ricostruzione sia adeguatamente motivata.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve contestare non solo la regolarità formale della contabilità, ma anche la gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione.
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