Sentenza del 30/11/2016 n. 24401 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva impugnato una decisione relativa a un avviso di liquidazione dell'imposta complementare di registro, emesso dopo la revoca di un'agevolazione fiscale applicata a una compravendita immobiliare. Secondo l'Amministrazione, l'agevolazione non spettava perché, al momento del trasferimento, la convenzione di lottizzazione non era ancora stata sottoscritta. La società contribuente sosteneva invece che il piano regolatore generale potesse valere come piano particolareggiato, poiché conteneva già tutte le prescrizioni necessarie per l'edificazione, e che la successiva stipula della convenzione non fosse ostativa.
La decisione
L'Agenzia delle entrate ha rinunciato al ricorso dopo aver riesaminato la questione alla luce della risoluzione n. 41/E del 23 aprile 2014 e del mutato orientamento della Cassazione, secondo cui l'agevolazione può spettare anche quando la convenzione di lottizzazione sia stipulata dopo il trasferimento dell'immobile. Il giudizio era stato dichiarato estinto, con compensazione delle spese. La Cassazione ha revocato il precedente decreto limitatamente alla motivazione errata relativa a un presunto accordo stragiudiziale tra le parti, ma ha confermato la compensazione delle spese, ritenendola comunque giustificata dal sopravvenuto mutamento e consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 391 cod. proc. civ.
istanza di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.
La disposizione disciplina il procedimento conseguente alla rinuncia al ricorso per cassazione e consente di chiedere l'intervento della Corte sulle conseguenze processuali della rinuncia, comprese le spese.
Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 23 aprile 2014
si può usufruire dell'agevolazione anche se la convenzione di lottizzazione sia stata comunque stipulata ... in data successiva al trasferimento dell'immobile
L'agevolazione fiscale collegata agli immobili inseriti in strumenti urbanistici attuativi non viene necessariamente esclusa dal fatto che la convenzione di lottizzazione sia stata stipulata dopo il trasferimento, purché ricorrano gli altri presupposti sostanziali.
Sentenze della Corte di cassazione nn. 20864/2010, 7898/2012, 15974/2014, 24085/2014 e 4086/2015
mutamento iniziato con la sentenza n. 20864 del 2010 e ... consolidato mediante le successive sentenze
La giurisprudenza ha progressivamente superato l'orientamento secondo cui la convenzione di lottizzazione dovesse essere necessariamente già sottoscritta alla data del trasferimento, riconoscendo rilevanza alla concreta destinazione urbanistica e alla successiva stipula della convenzione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione rinuncia al ricorso perché riconosce un mutamento o consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente, il giudizio può essere dichiarato estinto.
- La stipula successiva della convenzione di lottizzazione non esclude automaticamente le agevolazioni fiscali collegate alla destinazione urbanistica dell'immobile; occorre verificare il contenuto dello strumento urbanistico e la concreta possibilità di edificazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta anche senza un accordo stragiudiziale quando la controversia era stata alimentata da un precedente orientamento giurisprudenziale plausibile e la rinuncia deriva da un successivo mutamento interpretativo.
- Un errore nella motivazione di un provvedimento, come l'errato riferimento a un accordo tra le parti, può essere corretto o revocato senza necessariamente modificare il dispositivo finale, se quest'ultimo resta giustificato da altre ragioni.
- La valutazione dell'agevolazione deve concentrarsi sui presupposti urbanistici sostanziali esistenti e sulla funzione concreta del piano, non soltanto sulla data formale di sottoscrizione della convenzione.
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