Cassazione Penale, Sentenza n. 8260/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) dedotta violazione di legge e contraddittorietà perché la Corte territoriale avrebbe fondato la condanna per cessione di stupefacente (capo 1) su una denunzia ritenuta in parte inutilizzabile (artt. 192 commi 1 e 4 e 500 c.p.p.), nonché difformità tra dichiarazioni rese in indagine e in dibattimento; 2) censura della valutazione dell'attendibilità della persona offesa e della ricostruzione del reato di tentata estorsione (capo 2), sostenendo contraddittorietà nelle dichiarazioni della vittima; 3) doglianza analoga rispetto al capo 3) (lesioni e violenza) per uso di dichiarazioni inutilizzabili e mancata considerazione delle incongruenze della vittima; 4) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al capo 4) (tentata estorsione) per presunte incongruenze tra le deposizioni di Grama e della sua convivente Mocanu; 5) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena e degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione di merito che aveva ritenuto credibili e attendibili le dichiarazioni della persona offesa, rilevando che i giudici di primo e secondo grado avevano adeguatamente argomentato sui profili di attendibilità soggettiva e intrinseca, sui riscontri medici e sulle contraddizioni e inverosimiglianze della versione difensiva. Pertanto restano confermate le condanne: Ibrahimi Klodjan ritenuto responsabile dei reati indicati (tra cui la cessione di stupefacente, tentata estorsione, rapina/lesioni con riferimento agli articoli richiamati in sentenza) con pena di anni 6, mesi 10 e gg. 15 di reclusione, multa di euro 2.600,00, interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante la pena, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili Grama Alexandru Marian e Mocanu Fiorentina. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Mocanu Fiorentina ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con liquidazione delegata alla Corte d'Appello di Roma).
Norme richiamate
art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990
La condotta inizialmente contestata è stata riqualificata sulla base di questa norma riguardante la disciplina degli stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la cessione di cocaina.
art. 56 c.p.
Richiamato in relazione alla concurrence di persone o concorso nella commissione di reati (contestazioni plurime).
art. 629 c.p.
Norma relativa alla rapina cui sono state ricondotte talune condotte di violenza o minaccia; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi nella ricostruzione di merito.
art. 628 commi 1 e 3, nn. 1 e 2 c.p.
Richiamata per la ricostituzione di specifiche fattispecie di rapina/violenza; la Corte ha ritenuto corrispondenza tra lesioni documentate e racconto della vittima.
art. 110, 582 e 585 c.p.c.
Citazione presente nel testo: utilizzata per profili civilistici connessi al risarcimento, come richiamato nella sentenza di merito.
art. 606 c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (solo carenze di motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà rilevanti).
art. 192 commi 1 e 4 c.p.p.
Norme sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in indagine: la Corte ha distinto tra parti effettivamente lette in dibattimento (utilizzabili per valutare l'attendibilità) e parti non utilizzabili, con valutazione complessiva non viziata.
art. 500 c.p.p.
Richiamato insieme all'art.192 circa i limiti di utilizzazione delle dichiarazioni investigative; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha correttamente operato la distinzione e la verifica dell'attendibilità.
art. 546 c.p.p.
Citato in ordine ai motivi di impugnazione e alla valutazione delle censure in sede di gravame; la Corte ha ritenuto le censure di merito inammissibili in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma cui si è conformata la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 82 e 83 D.P.R. 115/2002
Richiamate in relazione alla liquidazione e al pagamento in favore dello Stato delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è organo di riesame del merito: i profili che chiedono una diversa valutazione della credibilità dei testimoni o una rivalutazione degli elementi di fatto sono inammissibili se non si affermano vizi di motivazione rilevanti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà decisiva).
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole sorreggere una condanna, purché il giudice di merito compia un vaglio motivato e rigoroso sull'attendibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto e indichi gli elementi che hanno formato il convincimento.
- Le dichiarazioni rese in fase di indagine sono inutilizzabili se non rispettano i limiti di legge (art. 192 e 500 c.p.p.); tuttavia, le parti effettivamente lette in dibattimento possono essere impiegate per verificare l'attendibilità e non determinano automaticamente il vizio della decisione quando il giudice di merito ha motivato compiutamente su riscontri e incongruenze.
- Quando la Corte d'Appello conferma motivazioni di primo grado con valutazioni omogenee, le due sentenze formano un corpus unico: la valutazione del giudice di legittimità si concentra sulla correttezza logico-giuridica del complesso argomentativo e non sul prevalere di una versione fattuale piuttosto che un'altra.
- Censure generiche, aspecifiche o che mirano soltanto a sottolineare contrasti interpretativi non suffragati da un vizio motivazionale manifesto sono destinate all'inammissibilità; conseguentemente il ricorrente rischia anche la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista per ricorsi infondati.
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