Cassazione Penale, Sentenza n. 534/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza del Tribunale di Asti del 22/06/2020 che ha prosciolto Francesco Migliore per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere (coltellino a serramanico, 16 cm totali, 7 cm di lama). Il ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art. 131-bis e la carenza motivazionale ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., lamentando l'assenza di una ricognizione delle circostanze e delle modalità della condotta per apprezzarne la ridotta gravità. Inoltre sosteneva che la sola incensuratezza non giustificava la causa di non punibilità, osservando che il fatto era avvenuto di notte e che l'imputato deteneva anche circa 2 grammi di cannabis.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso (decisione dell'11/11/2021). Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale, che aveva collegato il porto del coltello alla necessità di tagliare la sostanza stupefacente e non a finalità offensive, evidenziando anche l'occasionalità del fatto e la scarsa attitudine offensiva dell'arma. La Corte ha osservato che il ricorrente in realtà chiedeva una rivalutazione del merito, cosa preclusa al giudice di legittimità, e che non sussisteva un vizio motivazionale tale da giustificare l'ammissione del ricorso.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta; la Corte ha ritenuto applicabile la norma dopo aver accertato la ridotta gravità della condotta nel contesto concreto.
art. 133 cod. pen.
Va considerato, ai fini della valutazione della tenuità, il complesso delle modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma richiamata in relazione alla fattispecie di porto di armi o oggetti atti ad offendere; la Corte prende in considerazione l'attitudine offensiva dell'oggetto sequestrato nella valutazione della gravità.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in ordine ai requisiti motivazionali; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse motivato adeguatamente la decisione, escludendo la nullità o la carenza di motivazione denunciata.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Richiamata in riferimento al ruolo della Corte come giudice della motivazione, che non può sostituirsi al giudice di merito nel riesame dei fatti.
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la valutazione della particolare tenuità richiede un giudizio complesso e congiunto delle peculiarità della fattispecie concreta.
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
Richiamata per il principio che in sede di legittimità non sono ammissibili censure che implichino una diversa valutazione del merito o della persuasività delle prove, salvo vizi gravi di motivazione.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (art. 133): non basta la sola incensuratezza.
- La motivazione del giudice di merito deve indicare in concreto perché la fattispecie presenti ridotta offensività; se ciò è fatto in modo coerente non è sindacabile in Cassazione come nuovo esame del merito.
- Il possesso di un oggetto potenzialmente offensivo può essere valutato meno gravemente se contestualizzato da finalità non violente (es. uso per tagliare stupefacente), ma tale ricostruzione deve essere adeguatamente motivata.
- La Corte di Cassazione è giudice della motivazione: può rilevare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, ma non può sostituirsi al giudice di merito per una diversa ponderazione delle prove.
- Per il Pubblico Ministero, per impugnare con successo un proscioglimento per particolare tenuità occorre dimostrare un vizio della motivazione evidente o un errore di diritto, non la semplice preferenza per una diversa lettura dei fatti.
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