Cassazione Penale, Sentenza n. 2380/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la loro responsabilità penale (cessione continuata di stupefacenti per De Luca; favoreggiamento reale per Sanfilippo e Scaravilli; cessione di 1.070 g di marijuana con aggravante per Viola e Gugliandolo). Le censure riguardano principalmente: carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche (Sanfilippo, Scaravilli), carenza di motivazione sulla determinazione della pena e mancato richiamo degli elementi dell'art. 133 c.p. (più imputati), vizi relativi al dolo (Scaravilli), genericità dei motivi di merito sull'affermazione di responsabilità (Viola e Gugliandolo) e contestazione della sovrapposizione con precedente sentenza penale definitiva (De Luca).
La decisione
De Luca: annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati a suo carico. Sanfilippo: annullamento limitato al mancato esame delle attenuanti generiche e rinvio al giudice di merito per integrare la motivazione; la dichiarazione di colpevolezza resta irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.. Scaravilli: annullamento integrale con rinvio per nuovo giudizio (mancata motivazione su dolo, attenuanti generiche e misura della pena). Viola e Gugliandolo: i ricorsi relativi alla colpevolezza sono dichiarati inammissibili per genericità; invece è accolto il motivo relativo al difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio e la sentenza è annullata con rinvio solo su tale punto (la colpevolezza resta irrevocabile).
Norme richiamate
art. 649 c.p.p.
Richiamato in relazione alla contestazione di identità di fatti tra procedimenti: la Corte rileva che il ricorso è generico e non confuta specificamente quanto affermato in motivazione, con riferimento agli ambiti di devoluzione e di contestazione degli atti di merito
art. 133 c.p.
Norma richiamata nel senso che il giudice deve indicare i criteri e gli elementi valutati nella determinazione della pena (circostanze indicate dall'art. 133 devono essere richiamate o motivativamente considerate); la mancata indicazione comporta annullamento con rinvio per integrazione della motivazione
art. 624 c.p.p.
Applicato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza sul punto della colpevolezza quando quel capo non è stato oggetto di impugnazione in grado di rinviare la decisione
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Utilizzato per il calcolo del massimo edittale riferito ai reati di stupefacenti ai fini della determinazione del termine di prescrizione
art. 161, secondo comma, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato per la disciplina delle sospensioni dei termini ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato
Giurisprudenza (Sez. U. n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino)
Ricordata in ordine al principio secondo cui la res iudicata si forma solo quando tutte le questioni necessarie per la condanna o proscioglimento, compresa la quantificazione della pena se controversa, siano definite; da ciò deriva che la prescrizione può essere rilevata fino a che il giudizio non sia esaurito sul capo
Massime di principio
- La mancanza di motivazione sulla determinazione della pena (mancato richiamo degli elementi di cui all'art. 133 c.p.) comporta annullamento e rinvio per integrazione della motivazione, anche se la responsabilità penale è stata accertata.
- Quando il ricorso di cassazione è generico e non indica in modo specifico alternative di lettura o fatti da confutare, è inammissibile se mira solo a rimettere in discussione questioni di merito già valutate.
- L'art. 624 c.p.p. tutela la stabilità del giudicato sulla colpevolezza: se il ricorso non riguarda la decisione sulla colpevolezza, questa può essere dichiarata irrevocabile anche quando si annulla la sentenza solo sul trattamento sanzionatorio.
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, emerge che il reato è ormai prescritto e la prescrizione è relativa al capo di condanna su cui il giudizio non è ancora esaurito, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- La valutazione del dolo e il riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere motivati espressamente: l'omissione di tale motivazione costituisce motivo fondato di annullamento e rinvio.
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