Sentenza del 12/01/2017 n. 587 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso della maggiore IRPEF versata sulla liquidazione del fondo pensione. Con il primo motivo ha contestato l’utilizzo della documentazione prodotta dal contribuente e l’assolvimento dell’onere della prova. Con il secondo motivo ha sostenuto che il rendimento assoggettabile all’aliquota agevolata del 12,50% non poteva essere individuato nella semplice differenza tra capitale liquidato e contributi versati, ma doveva corrispondere al rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione del capitale sul mercato finanziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo ammissibile la documentazione prodotta e correttamente assolto, in quella fase, l’onere probatorio del contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice d’appello non aveva verificato in modo analitico gli investimenti concretamente effettuati dal fondo, le plusvalenze realizzate e le modalità di attribuzione alle singole posizioni. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che dovrà rideterminare l’eventuale rendimento netto tassabile al 12,50% e il conseguente credito di rimborso, applicando la tassazione separata al residuo.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente che lo richiede. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale onere fosse stato assolto quanto alla produzione documentale, ma non necessariamente quanto alla prova dell’effettivo rendimento finanziario.
Art. 115 c.p.c.
La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite. La Corte ha escluso che il giudice d’appello avesse violato tale principio utilizzando la documentazione prodotta dal contribuente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Consente la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario d’appello, rendendo ammissibile la documentazione depositata dal contribuente nella fase d’appello.
L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Prevede l’aliquota del 12,50% applicabile, per la parte temporalmente rilevante, al rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione finanziaria del capitale del fondo.
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
Richiamato nel quadro normativo relativo al trattamento fiscale delle prestazioni dei fondi pensione complementari.
D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 30 del 1997
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla disciplina fiscale delle prestazioni previdenziali integrative.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), 17, comma 2, e 42, comma 4
Le somme diverse dal rendimento finanziario agevolato restano soggette al regime di tassazione separata previsto per le prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.
D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 14
Richiamato tra le norme che regolano il trattamento tributario delle prestazioni dei fondi pensione.
Cass. SS.UU. n. 13642 del 22 giugno 2011
"Il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato"
Per gli iscritti ai vecchi fondi pensione, la quota maturata fino al 31 dicembre 2000 è soggetta all’aliquota del 12,50% solo se costituisce rendimento netto prodotto dalla gestione finanziaria del capitale; la semplice differenza tra capitale liquidato e contributi versati non è sufficiente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- In materia di liquidazioni di vecchi fondi pensione, l’aliquota agevolata del 12,50% si applica soltanto alla quota qualificabile come rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione finanziaria del capitale, non all’intera differenza tra somma liquidata e contributi versati.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve dimostrare sia l’esistenza del diritto sia l’entità della quota di rendimento agevolabile, fornendo elementi riguardanti investimenti del fondo, risultati finanziari e criteri di attribuzione delle plusvalenze alla posizione individuale.
- Certificazioni contabili che indicano contributi e importi liquidati possono essere ammissibili e utili, ma non sono necessariamente sufficienti a provare il rendimento finanziario in senso tecnico.
- Il giudice di merito deve svolgere un accertamento concreto e analitico sul funzionamento del fondo e sugli investimenti effettuati; se necessario può avvalersi di una consulenza tecnica d’ufficio.
- La parte della prestazione che non deriva da un rendimento finanziario effettivo resta soggetta al regime ordinario di tassazione separata applicabile alle prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.
- Quando la Corte di cassazione cassa con rinvio, non attribuisce automaticamente il rimborso né lo esclude definitivamente: il giudice del rinvio deve rideterminare importi e imposte applicando i principi indicati dalla Cassazione.
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