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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12014/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una casa di cura privata, in regime di convenzione, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei corrispettivi relativi a prestazioni sanitarie rese nell'anno 2007. L'azienda sanitaria locale si era opposta sostenendo che alcune decurtazioni risultanti dai conteggi derivavano da rilievi di una Commissione ispettiva permanente e, in particolare, dall'applicazione di una delibera regionale che aveva modificato le tariffe. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo non assolto l'onere probatorio dell'azienda sanitaria locale. La corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la casa di cura avesse dimostrato la correttezza delle proprie fatture e che le decurtazioni fossero state effettuate sulla base della delibera regionale n. 833/2007, successivamente annullata dal TAR. Con il ricorso per cassazione l'azienda sanitaria locale ha denunciato violazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2909 c.c. e all'art. 111 Cost., sostenendo che la decisione di appello aveva dato per definitivo l'annullamento della delibera regionale senza verificare se la sentenza amministrativa fosse passata in giudicato; inoltre deduceva che, in assenza di attestazione di passaggio in giudicato, il giudice avrebbe dovuto accertare la definitività della decisione prima di fondarvi il proprio ragionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che il giudice d'appello aveva trattato l'annullamento della delibera regionale come definitivo senza verificare se la sentenza del TAR fosse passata in giudicato, nonostante la sentenza amministrativa di primo grado sia suscettibile di riforma fino a quando non vi sia attestazione del passaggio in giudicato. Ne ha desunto una cattiva applicazione dell'art. 324 c.p.c., richiamato quale norma sul giudicato formale, e ha affermato che la mera mancata contestazione non equivale ad ammissione della definitività della decisione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come vizio denunciato per violazione di norme di diritto.

  • art. 2909 c.c.

    è evocato dalla ricorrente in relazione all'efficacia del giudicato.

  • art. 111 Cost.

    è richiamato dalla ricorrente come parametro del giusto processo.

  • art. 324 c.p.c.

    la Corte lo applica come norma che esprime il principio del giudicato formale e afferma che il giudice deve verificare il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa prima di considerarla definitiva.

Massime di principio

  • Quando una decisione civile fonda la propria motivazione sull'annullamento di un atto amministrativo o su una sentenza amministrativa, il giudice deve verificare che tale pronuncia sia passata in giudicato se la definitività non risulta già attestata in modo chiaro.
  • La sentenza di primo grado del giudice amministrativo non può essere trattata come definitiva solo perché prodotta in giudizio o non specificamente contestata: fino all'attestazione del passaggio in giudicato resta suscettibile di riforma.
  • La mancata contestazione della definitività di una decisione non equivale, di per sé, a riconoscimento del giudicato.
  • L'omesso controllo sulla definitività della pronuncia posta a fondamento della decisione integra errore di diritto, censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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