Sentenza del 08/03/2024 n. 6924 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento notificato il 24.2.2014 relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per l'anno (omissis). La ricorrente eccepiva la prescrizione del credito e sosteneva che la dante causa aveva presentato regolare dichiarazione ai fini delle accise il 30.1.2009 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane di Salerno, per cui il termine quinquennale di prescrizione sarebbe decorso. Denunciava altresì la erronea applicazione da parte della CTR delle norme richiamate (D.Lgs. n.504/1995, art.15 e L.R. Campania n.28/2003, art.3) e chiedeva che fosse tenuto conto della dichiarazione presentata dalla società obbligata al versamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario. La Corte ha ritenuto che la normativa che istituiva l'IRBA sia incompatibile con il diritto dell'Unione (Direttiva 2008/118 come interpretata dalla sentenza/ordinanza della Corte di Giustizia UE nella causa C-255/20 del 9.11.2021) e, in applicazione del principio di supremazia del diritto UE, ha disapplicato la normativa nazionale contrastante. Per effetto ciò l'accertamento regionale è stato annullato. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE
Occorre che imposte su prodotti soggetti ad accisa abbiano una "finalità specifica" o conformità alla disciplina UE in materia di base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo; in mancanza la normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulla benzina è incompatibile con la direttiva, come chiarito dalla Corte di Giustizia (C-255/20).
Ordinanza/Causa C-255/20 Corte di Giustizia UE (9.11.2021)
Ha stabilito che l'IRBA non può essere considerata dotata di finalità specifica ai sensi della Direttiva 2008/118 e pertanto la normativa nazionale che ha istituito l'imposta è incompatibile con il diritto UE.
D.Lgs. 30 dicembre 1995, n. 504, art. 15
Norme richiamate in tema di disciplina delle accise e relative prescrizioni; la ricorrente contestava l'applicazione di tali norme da parte della CTR in relazione ai termini di prescrizione.
L.R. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3
Norma regionale che istituiva e regolamentava l'IRBA nella Regione Campania (con decorrenza 1.1.2004); la compatibilità di tale norma con il diritto UE è stata negata dalla giurisprudenza comunitaria.
D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17
Attribuiva alle Regioni la facoltà di istituire imposte regionali sulla benzina per autotrazione; richiamata nell'analisi della base normativa dell'IRBA.
Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 1
Norma primaria che riconosce autonomia finanziaria alle Regioni e costituisce presupposto normativo per l'istituzione di tributi regionali come l'IRBA.
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13
Prevedeva modalità di versamento dell'imposta regionale (contributo del concessionario dell'impianto o della società petrolifera) e gestione con modalità analoghe alle accise; richiamata nella disciplina operativa dell'IRBA.
Legge di Bilancio 2021, L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628
"sono abrogati ... norme in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione ... Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"
La norma ha abrogato le disposizioni che regolavano l'IRBA a partire dall'1.1.2021 ma ha dichiarato salve le obbligazioni tributarie già insorte; la Corte ha però ritenuto che ciò non possa neutralizzare la necessità di disapplicare norme nazionali incompatibili con la normativa UE come interpretata dalla Corte di Giustizia.
L.R. Campania 23 dicembre 2020, n. 31, art. 2
Norma regionale che ha abrogato l'IRBA con decorrenza dal periodo d'imposta 2021 in attuazione della legge statale; comunque non idonea a preservare norme incompatibili con diritto UE.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 (Statuto del contribuente)
Citata dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione ai diritti del contribuente e alla conoscibilità degli elementi che hanno dato luogo all'accertamento; la Corte non ha dovuto esaminare in punto di prescrizione poiché ha deciso per disapplicazione della norma incompatibile con il diritto UE.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 50, comma 1
Richiamato nella normativa regionale come applicabile per la riscossione coattiva e il contenzioso; parte del quadro normativo richiamato dalla CTR e dalle parti.
Massime di principio
- Principio di supremazia del diritto UE: se una normativa nazionale (statale o regionale) è incompatibile con una direttiva UE così interpretata dalla Corte di Giustizia, il giudice nazionale deve disapplicare la norma nazionale nel caso concreto.
- Accertamento di imposte su prodotti già soggetti ad accisa: per essere compatibile con la Direttiva 2008/118 l'imposta aggiuntiva deve perseguire una "finalità specifica" o avere una struttura che incida sul comportamento dei contribuenti; in mancanza la norma è probabilmente incompatibile.
- L'abrogazione o la disposizione nazionale che dichiara salvi "gli effetti delle obbligazioni già insorte" non può neutralizzare l'effetto di una decisione della Corte di Giustizia che dichiari la normativa incompatibile con il diritto UE; i giudici nazionali devono comunque disapplicare le norme contrastanti.
- Effetti delle sentenze CJUE: la pronuncia della Corte di Giustizia ha efficacia retroattiva nella misura in cui consente di disapplicare norme interne incompatibili, salvo il vincolo dei rapporti giuridici già definitivamente esauriti per effetto di prescrizione o decadenza.
- Prescrizione e dichiarazioni: in linea generale, la presentazione di una dichiarazione può far decorrere termini di prescrizione; tuttavia, quando la questione principale è la incompatibilità della norma con il diritto UE, il giudice può decidere per disapplicazione senza entrare nel merito dei termini prescrizionali.
- Strategia difensiva in casi simili: sollevare contestualmente argomenti di incompatibilità con diritto UE e, ove possibile, documentare tempestiva presentazione di dichiarazioni e la conoscibilità dei fatti; chiedere la disapplicazione della norma nazionale incompatibile e, in subordine, la declaratoria di prescrizione se applicabile.
- Spese di giudizio: la sopravvenienza di orientamenti giurisprudenziali comunitari favorevoli al contribuente può giustificare la compensazione delle spese processuali.
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