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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11540/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce dal credito vantato da un odontoiatra per prestazioni di cure dentistiche eseguite nel 2009 in favore di una paziente. In primo grado era stata emessa ingiunzione di pagamento in favore del professionista; la Corte d'appello di Milano, in riforma totale, ha revocato l'ingiunzione e ha ritenuto prescritto il credito, osservando che le cure si erano concluse nell'ottobre 2009, che la fattura successiva del dicembre 2009 non era mai stata comunicata alla paziente e che la diffida di pagamento del 18 dicembre 2012 era giunta oltre il termine triennale di prescrizione. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: con il primo si denunciava la violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per avere il giudice d'appello omesso di rilevare l'inammissibilità del gravame per genericità; con il secondo si lamentava l'omesso esame del fatto decisivo relativo al momento di conclusione delle prestazioni, che secondo il ricorrente coincideva con la fattura del 23 dicembre 2009; con il terzo si deduceva la violazione degli artt. 2954-2961 c.c. per avere la Corte dichiarato la prescrizione senza accertare correttamente il dies a quo e senza gravare la resistente della relativa prova; con il quarto si deduceva la violazione dell'art. 2956, comma 2, c.c. e il mancato ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorso non riportava neppure sinteticamente il contenuto dei motivi di appello che la Corte territoriale aveva esaminato nel merito. Ha poi respinto congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo corretta la decisione di merito: la prescrizione triennale del credito professionale decorre dall'esaurimento della prestazione, non dalla mera emissione della fattura; la Corte d'appello aveva accertato in concreto che le cure erano terminate nell'ottobre 2009 sulla base degli atti di causa, compresa la scheda clienti redatta dal professionista; la fattura non comunicata non valeva come atto interruttivo; la diffida del 18 dicembre 2012 era dunque tardiva. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo d'appello deve essere specifico; la relativa doglianza in cassazione, se proposta come error in procedendo, richiede che il ricorso riporti in modo adeguato il contenuto dei motivi asseritamente generici.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione al filtro di ammissibilità dell'appello, ma nel caso concreto la Corte di merito aveva esaminato il gravame nel merito ritenendolo ammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente aveva prospettato violazioni di legge; la Corte ha esaminato le censure alla luce del corretto perimetro del sindacato di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non ricorre omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque valutato dal giudice di merito unitamente agli altri elementi istruttori.

  • art. 366 c.p.c.

    Nei ricorsi fondati su error in procedendo è necessario illustrare specificamente le ragioni della dedotta violazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 2956, n. 2, c.c.

    Il diritto del professionista al compenso si prescrive in tre anni; la norma si fonda sulla presunzione di avvenuto pagamento e il termine decorre dall'esaurimento della prestazione professionale.

  • art. 2956, comma 1, c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dall'esaurimento della prestazione professionale.

  • art. 2957, comma 1, c.c.

    L'esigibilità del compenso professionale non è subordinata alla fatturazione, essendo dovuto una volta esaurita la prestazione.

  • art. 2954-2961 c.c.

    Richiamati dal ricorrente come norme sulla prescrizione, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina del credito professionale triennale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di inammissibilità dell'appello per genericità è inammissibile se il ricorso non riproduce, almeno per sintesi, il contenuto dei motivi di gravame necessari a verificare la dedotta violazione.
  • Quando il ricorso denuncia un error in procedendo, il controllo di legittimità riguarda la sussistenza del vizio processuale e non la mera correttezza della motivazione; perciò il ricorso deve esporre in modo specifico gli elementi necessari a dimostrare l'errore denunciato.
  • La prescrizione del diritto del professionista al compenso decorre dall'esaurimento della prestazione professionale, non dalla data di emissione della fattura, se questa non coincide con il momento in cui il credito diviene esigibile.
  • La fattura non comunicata al debitore non costituisce, di per sé, atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito professionale.
  • L'eccezione di prescrizione del credito professionale si fonda sulla presunzione di avvenuto pagamento; una volta ritualmente proposta, il giudice può accertare il decorso del termine valorizzando tutti gli elementi acquisiti al processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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