Sentenza del 06/10/2020 n. 21374 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava la sentenza di merito con due motivi: 1) censurava la CTR per aver 'dilatato il thema decidendum', entrando nel merito di presunte violazioni dello Statuto del contribuente (art.10 L. n. 212/2000) e del mancato versamento IVA, eccezioni che a suo avviso non erano contenute nell'appello dell'Agenzia; deduceva altresì violazione del principio del legittimo affidamento in relazione a un 'nulla osta' rilasciato dall'Amministrazione e al blocco del rimborso. 2) denunciava, ai sensi dell'art.360 c.p.c., comma 1, n.5, l'omesso esame di un fatto decisivo (a suo dire la documentazione bancaria nel fascicolo) che proverebbe l'effettivo pagamento e quindi il diritto alla compensazione/recupero del credito IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la qualificazione operata dalla CTR secondo cui, nonostante la forma contrattuale apparente di cessioni separate (immobile da un lato, autorizzazioni/attrezzature/avviamento dall'altro), la sostanza economica corrispondeva alla cessione dell'azienda alberghiera nel suo complesso. Sulla base del principio della prevalenza della sostanza economica e del DPR n.131/1986, la cessione era soggetta all'imposta proporzionale di registro e non all'IVA: conseguentemente la detrazione/compensazione IVA richiesta (circa Euro 640.000) non era ammessa. La doglianza sul presunto legittimo affidamento e sul 'nulla osta' è stata respinta perché l'atto richiamato era successivo e non poteva creare diritti non previsti dalla legge; inoltre non era ravvisabile incertezza normativa oggettiva. Il motivo relativo all'omesso esame della documentazione bancaria è stato ritenuto inammissibile: l'art.360 n.5 riguarda fatti storici decisivi, non meri elementi istruttori/documenti la cui mancata valutazione equivarrebbe a un nuovo esame di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000, articolo 10 (Statuto del contribuente)
I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
La Corte ha ritenuto che l'eccezione di legittimo affidamento non può basarsi su un 'nulla osta' successivo e che manca una incertezza normativa oggettiva che giustifichi la tutela prevista dall'art.10; la norma rileva soprattutto per non irrogare sanzioni e non modifica la qualificazione sostanziale dell'operazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 2, comma 3, lettera b)
Sono escluse dall'IVA le cessioni ... che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda.
Usata per affermare che la cessione dell'azienda esclude l'applicazione dell'IVA e impone il regime di imposta di registro.
D.P.R. n. 131 del 1986, articoli 20, 50 e 51
L'art.20 (nella formulazione ratione temporis) è stato interpretato secondo il principio della prevalenza della causa reale sull'apparenza formale: in presenza di pluralità di atti va valutata la causa reale per individuare il corretto trattamento fiscale; gli artt.50-51 disciplinano la determinazione dell'imposta di registro sul complesso aziendale.
Codice Civile, articolo 1362, comma 2
Riconosciuto il potere di valutare circostanze ed elementi di fatto diversi dal tenore letterale delle previsioni contrattuali per individuare la causa reale dell'operazione.
Codice di Procedura Civile, articolo 360, comma 1, n.3 e n.5
N.3 (violazione di legge) è stato richiamato per i rilievi sulla dilatazione del thema decidendum; n.5 (omesso esame di fatto decisivo) è stato escluso perché la mancata valutazione di documenti bancari costituisce richiesta di nuovo esame di merito e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
Codice di Procedura Civile, articolo 112
Riferimento formale alle regole sul thema decidendum/oggetto del giudizio; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della causa degli atti rientrava pienamente nell'oggetto del giudizio.
Massime di principio
- In presenza di atti plurimi e contestuali che nel complesso realizzano un'operazione economica unitaria, prevale la sostanza economica sulla forma: la pluralità di titoli non impedisce la qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda quando gli elementi obiettivi lo dimostrano.
- La qualificazione fiscale si basa sulla causa reale e sugli effetti giuridici complessivi dell'operazione; il giudice può considerare elementi di fatto e circostanze anche al di fuori del tenore letterale dei singoli contratti (art.1362 c.c.).
- Il 'nulla osta' o altri atti amministrativi successivi non possono creare, di per sé, un legittimo affidamento che deroghi a regole di natura inderogabile stabilite dalla legge (in particolare quando non esistono disposizioni che autorizzino la compensazione di imposte soggette a regime diverso, come l'imposta di registro proporzionale).
- Per invocare la tutela dello Statuto del contribuente (art.10 L.212/2000) è richiesta una incertezza normativa oggettiva o un consolidato indirizzo interpretativo dell'Amministrazione anteriore al comportamento del contribuente; atti procedimentali successivi non bastano.
- Ai fini del gravame in cassazione con riferimento all'art.360 c.p.c., n.5, non rilevano come 'fatti decisivi' i meri documenti istruttori la cui valutazione implicherebbe un nuovo esame di merito: il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di fatti storici chiaramente decisivi.
- La compensazione o il rimborso IVA sono ammessi solo nei casi espressamente previsti dalla legge; se l'operazione è ricondotta ad imposta di registro proporzionale, la creazione/uso di crediti IVA in compensazione può essere esclusa.
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