Sentenza n. 1272/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: quanto al ricorso introduttivo del giudizio: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all’azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluso ove occorrer possa l’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022; b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Olinto Martelli S.r.l. in data 10 gennaio 2023: per l’annullamento, previa sospensiva; - del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 22 recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015” e dei relativi allegati, ossia l’allegato n. 1, recante il payback dovuto per l’anno 2015, l’allegato n. 2, recante il payback dovuto per l’anno 2016, l’allegato n. 3, recante il payback dovuto per l’anno 2017, l’allegato n. 4, recante il payback dovuto per l’anno 2018 e l’allegato n. 5, recante il riepilogo del payback dovuto da ciascuna azienda per tutte le anzidette annualità; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali e dell’ESTAR, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come previsto dall’art. dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - della nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta; - ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento inviata dalla Regione Toscana ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Olinto Martelli S.r.l. in data 25 gennaio 2023: per l’annullamento, previa sospensiva; - della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; - dell’Allegato 1 alla predetta determinazione, recante l’“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 0645107 del 13/08/2019, con cui la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; - della nota prot. n. 0722665 del 25/09/2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata; d) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Olinto Martelli S.r.l. in data 28 gennaio 2023: per l’annullamento, previa sospensiva: - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 22, recante “elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - dell’Allegato A al predetto decreto, recante l’“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - del documento istruttorio parimenti allegato al predetto decreto; - della nota a mezzo email prot 13779/ASF/ASF/A del 13.12.2022 con la quale il Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche ha trasmesso l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti; - delle determinazioni dell’ASUR Marche e degli altri Enti del SSR menzionate nel citato documento istruttorio, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; e) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Olinto Martelli S.r.l. in data 29 gennaio 2023: per l’annullamento, previa sospensiva: - della Determinazione DG Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, recante “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - dell’Allegato 1 alla predetta determinazione, recante l’“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - se e in quanto di ragione, dell’Allegato 2 alla predetta determinazione, recante le modalità di versamento degli importi di pay back richiesti dalla Regione; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; - della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali e atti presupposti relativi al tetto di spesa e al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché provvedimenti regionali di individuazione delle quote di ripiano dovute dall'impresa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli ulteriori atti presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti di Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria, nonché gli atti regionali applicativi adottati dalle altre Regioni e Province autonome, recanti gli elenchi dei fornitori soggetti al ripiano e la quantificazione delle somme dovute. Sono stati dedotti: l'illegittimità costituzionale della disciplina legislativa del payback per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 77, 113 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività, certezza del diritto, legittimo affidamento e buona fede; illegittimità dell'accordo del 2019 per la fissazione retroattiva dei tetti regionali e per tardività o consumazione del potere; erronea inclusione nel fatturato dei costi relativi ai servizi insieme a quelli dei dispositivi medici; violazione della normativa IVA per il calcolo al lordo dell'imposta; violazione della partecipazione procedimentale, della trasparenza e conoscibilità dei dati; difetto di istruttoria e motivazione; travisamento dei fatti e irragionevolezza. Con una memoria non notificata alle controparti è stata inoltre prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, relativo al pagamento della quota ridotta del 25%.
La decisione
Il ricorso principale è stato respinto perché infondato. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback, per il periodo 2015-2018, ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e legittimo affidamento. Le imprese erano infatti consapevoli, fin dal 2015 e prima delle gare, dell'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano in caso di superamento; la successiva fissazione dei tetti regionali nel 2019 e l'attuazione nel 2022 hanno reso operative procedure già previste, senza introdurre ex post l'obbligazione sostanziale. Il payback opera inoltre al di fuori dei singoli contratti di gara, incidendo sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa e non sull'entità della fornitura o sul prezzo contrattuale, sicché non altera le procedure di evidenza pubblica. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 77 Cost., non ravvisandosi manifesta disomogeneità tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte in sede di conversione. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali applicativi svolgono infatti attività meramente vincolata, tecnica, contabile e riepilogativa: le Regioni verificano i dati di fatturato, individuano i fornitori e applicano percentuali e importi già determinati dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare potere autoritativo o discrezionale. Ne deriva un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'importo, devoluto al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il nuovo motivo relativo all'art. 7 del d.l. n. 95/2025 è stato ritenuto formalmente inammissibile perché introdotto con memoria non notificata e comunque irrilevante, poiché la ricorrente non aveva scelto di pagare la quota ridotta del 25% e la disposizione non doveva essere applicata per decidere la controversia. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e il criterio proporzionale di determinazione della quota dovuta.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano dello sforamento.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per i dispositivi medici nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015
«rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA»
Prevede il calcolo del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e le modalità temporali di rilevazione.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
«l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»
Attribuisce a Regioni e Province autonome l'adozione degli elenchi dei fornitori e dei provvedimenti applicativi per gli anni 2015-2018.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia dichiarato il difetto di giurisdizione, entro il termine indicato in sentenza.
art. 43 c.p.a.
Richiede la notificazione dei motivi aggiunti alle parti ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio; la sua inosservanza ha reso formalmente inammissibile il nuovo motivo.
art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
«gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento»
Prevede una modalità transattiva di estinzione dell'obbligazione di payback mediante pagamento della quota ridotta; la questione di costituzionalità è stata ritenuta irrilevante perché la ricorrente non aveva scelto tale modalità.
art. 140/2024 Corte costituzionale
Ha escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina del payback per gli anni 2015-2018, ritenendola ragionevole, proporzionata, rispettosa della riserva di legge e non lesiva dell'affidamento.
art. 139/2024 Corte costituzionale
Ha esteso a tutte le imprese fornitrici la riduzione al 48 per cento prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, caducando le limitazioni fondate sull'instaurazione del contenzioso.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, in quanto tale, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività, riserva di legge e legittimo affidamento, poiché l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano era conoscibile dalle imprese già dal 2015, prima della partecipazione alle gare.
- La successiva determinazione dei tetti regionali e l'adozione degli atti attuativi non hanno natura retroattivamente innovativa quando si limitano a rendere operative procedure e obblighi sostanziali già previsti dalla legge.
- Il payback opera esternamente ai singoli contratti di fornitura e incide sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore; non modifica il prezzo contrattuale, l'entità della fornitura o l'esito della gara e, pertanto, non altera di per sé le procedure di evidenza pubblica.
- Gli atti regionali che, sulla base di dati contabili e di percentuali già fissate dalla legge e dagli atti statali, individuano i fornitori e quantificano le rispettive quote di ripiano costituiscono attività vincolata, tecnica e meramente ricognitivo-contabile, non espressione di potere autoritativo.
- Le controversie relative al corretto calcolo delle somme richieste con gli atti regionali applicativi del payback, quando concernono un rapporto obbligatorio patrimoniale non intermediato dall'esercizio di discrezionalità amministrativa, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
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