Parere n. 31/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, d.P.R. n.1199 del 1971, dall’Ordine Ostetrici della Provincia di Palermo contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, nei confronti del dottor Michele Signorile per l’annullamento: - degli avvisi interni prot.n.612794 e prot.n.612809 del 27 dicembre 2024 per il conferimento di incarichi di funzione organizzativa – area professionisti della salute e dei funzionari – ruoli sanitario, sociosanitario, amministrativo, professionale e tecnico; - delle delibere n.434 dell’1 aprile 2025 e n.503 dell’11 aprile 2025 adottate dal Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo; - della deliberazione del Commissario straordinario dell’ASP n.903 del 21 giugno 2023 di adozione del “Regolamento per l’individuazione, la graduazione, l’attribuzione e la revoca degli incarichi di posizione, di funzione organizzativa e di funzione professionale del personale di comparto”; - della delibera n.354 del 10 settembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro gli avvisi interni e gli atti dell’ASP di Palermo relativi al conferimento di incarichi di funzione organizzativa e professionale, nonché contro il regolamento aziendale e la mappatura degli incarichi
Esito
La questione giuridica
L’Ordine degli Ostetrici della Provincia di Palermo ha impugnato gli atti con cui l’ASP di Palermo ha disciplinato e conferito incarichi di funzione organizzativa e professionale nei dipartimenti di ginecologia e ostetricia, prevedendo tra i requisiti la qualifica di infermiere e non quella di ostetrico. Il ricorso deduce, in primo luogo, l’illegittima esclusione della categoria degli ostetrici, per eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, errore sui presupposti, carenza di motivazione e violazione dell’art. 6, comma 7, della legge n. 43 del 2006, del decreto ministeriale n. 740 del 1994 e della legge n. 251 del 2000. In secondo luogo, lamenta la carenza di motivazione degli atti di conferimento, adottati senza pubblicazione di graduatoria, senza indicazione dei punteggi, degli ammessi e degli esclusi e senza comunicazioni agli aspiranti. È stata inoltre proposta istanza cautelare, fondata sul pregiudizio per la categoria professionale e per la collettività. La questione preliminare esaminata dalla Sezione riguarda però l’individuazione dell’autorità competente a decidere il ricorso straordinario, trattandosi di atti dell’ASP siciliana.
Il parere
La Sezione non ha esaminato i motivi di merito né l’istanza cautelare. Ha ritenuto che tutti gli atti impugnati siano provvedimenti amministrativi soggettivamente e oggettivamente regionali, riconducibili all’ambito di competenza della Regione Siciliana, anche se adottati nel quadro della disciplina statale del servizio sanitario e del pubblico impiego. In base all’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana e al d.lgs. n. 373 del 2003, il ricorso straordinario avrebbe dovuto essere proposto al Presidente della Regione Siciliana e il parere avrebbe dovuto essere reso dall’Adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Richiamando la giurisprudenza del CGARS e del Consiglio di Stato, la Sezione ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana.
Osservazioni
Competenza sul ricorso straordinario
Gli atti impugnati, adottati dall’ASP di Palermo, sono qualificati come atti amministrativi soggettivamente e oggettivamente regionali. Non possono pertanto formare oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma devono essere impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
Trasmissione degli atti
La Sezione dispone la trasmissione degli atti al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, cui spetta rendere il parere nell’ambito della procedura corretta.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario.
art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana
Attribuisce la competenza sul ricorso straordinario relativo agli atti amministrativi regionali al Presidente della Regione Siciliana.
art. 23, comma 4, dello Statuto della Regione Siciliana
Secondo la giurisprudenza richiamata, gli atti emanati dagli organi regionali o da organi dipendenti, controllati o vigilati dalla Regione, compresi gli enti locali, sono impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Regione e non al Presidente della Repubblica.
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 373/2003
Stabilisce che il parere sui ricorsi straordinari di cui all’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana è obbligatorio ed è reso dall’Adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa.
artt. 24 e seguenti CCNL del comparto sanità del 2 novembre 2022
Costituiscono il quadro contrattuale degli incarichi di funzione organizzativa e professionale oggetto degli avvisi aziendali, senza essere esaminati nel merito dalla Sezione.
art. 2 l. n. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo di conclusione e comunicazione del procedimento, ma non esaminato nel merito.
Massime di principio
- Gli atti amministrativi emanati da organi regionali o da enti dipendenti, controllati o vigilati dalla Regione Siciliana rientrano nella competenza del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e non possono essere impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- La riconducibilità di un atto alla competenza regionale non è esclusa dal fatto che l’atto sia adottato nel territorio siciliano nell’ambito di una disciplina complessiva statale: occorre verificare la natura soggettiva e oggettiva dell’autorità emanante e della materia.
- Per i ricorsi straordinari relativi ad atti regionali siciliani, il parere obbligatorio deve essere reso dall’Adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, secondo il procedimento previsto dal d.lgs. n. 373 del 2003.
Competenza sul ricorso straordinario relativo ad atti dell’ASP di Palermo
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Ordine degli Ostetrici della Provincia di Palermo contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in relazione alla disciplina e al conferimento di incarichi di funzione organizzativa e professionale nei dipartimenti di ginecologia e ostetricia.
Premesse e atti impugnati
L’ASP di Palermo aveva adottato un regolamento per l’individuazione, graduazione, attribuzione e revoca degli incarichi del personale di comparto, seguito dalla mappatura degli incarichi e da avvisi interni per il conferimento delle posizioni previste dagli artt. 24 e seguenti del CCNL del comparto sanità del 2 novembre 2022.
Per gli incarichi riferiti ai dipartimenti di ginecologia e ostetricia, gli avvisi richiedevano la qualifica di infermiere, senza includere quella di ostetrico. L’Ordine professionale aveva contestato tale scelta e aveva successivamente chiesto l’annullamento in autotutela degli atti. Gli incarichi erano stati poi conferiti con deliberazioni del Direttore generale, senza pubblicazione di una graduatoria e con la sola indicazione dei nominativi designati.
Motivi dedotti nel ricorso
Il primo motivo denunciava l’illegittima esclusione degli ostetrici, prospettando eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, errore sui presupposti, carenza di motivazione e violazione della disciplina sulle professioni sanitarie. Secondo il ricorrente, la specifica collocazione degli incarichi nell’area ginecologica e ostetrica avrebbe imposto di considerare anche la professionalità ostetrica, in ragione delle competenze specialistiche previste dal decreto ministeriale n. 740 del 1994 e della disciplina contenuta nella legge n. 251 del 2000 e nell’art. 6, comma 7, della legge n. 43 del 2006.
Il secondo motivo censurava la carenza di motivazione degli atti di conferimento, che non avrebbero indicato punteggi, graduatorie, candidati ammessi o esclusi e non avrebbero comunicato l’esito della procedura agli iscritti all’Ordine che avevano presentato domanda.
L’Ordine aveva inoltre chiesto una misura cautelare, sostenendo che l’esclusione dell’intera categoria avrebbe arrecato un danno grave e irreparabile sia agli ostetrici sia alla collettività destinataria del servizio sanitario.
Questione preliminare esaminata dalla Sezione
La Sezione non ha affrontato le censure sostanziali. Ha rilevato che gli atti impugnati sono stati adottati dall’ASP di Palermo e devono essere qualificati come atti amministrativi soggettivamente e oggettivamente regionali, anche se inseriti nel quadro di una regolamentazione statale relativa al servizio sanitario e al personale del comparto.
Il Consiglio di Stato ha richiamato precedenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e della propria Sezione Prima, secondo cui gli atti emanati da organi regionali o da enti dipendenti, controllati o vigilati dalla Regione, inclusi gli enti locali, sono impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Essi non possono invece costituire oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Disciplina applicabile in Sicilia
La competenza speciale deriva dall’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana e dal d.lgs. n. 373 del 2003. In particolare, l’art. 9, comma 4, del decreto legislativo stabilisce che il parere sui ricorsi straordinari previsti dall’art. 23 dello Statuto è obbligatorio ed è reso dall’Adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa.
La Sezione ha precisato che la diversa competenza non ricorrerebbe per atti non riconducibili alla Regione, anche se adottati nel territorio siciliano, come i provvedimenti di un organo periferico statale relativi a materie non trasferite alla Regione.
Conclusione
Poiché il ricorso avrebbe dovuto essere proposto al Presidente della Regione Siciliana, la Sezione ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana. Non è stata resa alcuna valutazione sui motivi relativi all’accesso degli ostetrici agli incarichi, sulla motivazione delle delibere di conferimento o sull’istanza cautelare.
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