Sentenza n. 2302/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10852/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di rigetto dell’istanza di applicazione del regime transitorio di canone e di rideterminazione del canone dell’alloggio di servizio in euro 466,17 mensili
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato aveva occupato un alloggio AST del Ministero della Difesa e, dopo aver beneficiato dell’applicazione dell’equo canone senza maggiorazioni, era stato informato della perdita dei benefici e della necessità di rideterminare il canone secondo i valori di mercato. Aveva quindi presentato istanza ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.m. 7 maggio 2014, chiedendo l’applicazione del canone eventualmente corrisposto alla data prevista dalla disciplina transitoria. L’Amministrazione aveva dichiarato l’istanza tardiva e comunque infondata, procedendo poi alla rideterminazione del canone. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che una successiva nota dell’Amministrazione avesse nuovamente determinato le somme dovute. In appello l’interessato ha dedotto, tra l’altro, il travisamento della prova e l’omessa pronuncia, sostenendo che la nota riguardasse soltanto la ricognizione di poste contabili e non la rideterminazione del canone; la violazione dell’art. 4 del d.m. 7 maggio 2014 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, errore e travisamento, disparità di trattamento e violazione dei principi di buon andamento; l’iniquità del termine decadenziale di novanta giorni previsto dall’art. 4, comma 4, del d.m. 7 maggio 2014; l’errata compensazione delle spese. In appello è stata inoltre proposta, per la prima volta, una domanda risarcitoria subordinata relativa alla differenza tra il canone applicato e quello che sarebbe derivato dall’accoglimento dell’istanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il motivo relativo al travisamento della nota amministrativa, ritenendo erronea la dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal TAR: la nota richiamata non conteneva alcuna nuova determinazione del canone, ma soltanto una ricognizione contabile delle somme a debito e a credito tra le parti. La domanda originaria mirava infatti a evitare, per il futuro, l’applicazione di un canone gravoso, non a ottenere la liquidazione di somme indebitamente versate. Tuttavia, procedendo all’esame nel merito per effetto devolutivo dell’appello, il Collegio ha respinto le censure sostanziali. Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 4, comma 4, del d.m. 7 maggio 2014 decorreva dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e non dalla comunicazione individuale dell’Amministrazione; l’interessato aveva l’obbligo di informarsi degli atti normativi e amministrativi generali che lo riguardavano, sicché il ritardo nella presentazione dell’istanza era a lui imputabile. La censura relativa all’iniquità del termine è stata ritenuta generica e comunque infondata, poiché il termine costituiva una disposizione transitoria adottata dopo l’abrogazione del precedente regime di equo canone. La censura sulle spese è stata respinta perché il ricorso era infondato nel merito. La domanda risarcitoria formulata per la prima volta in appello è stata dichiarata inammissibile per violazione del divieto di nova e comunque infondata. L’appello è stato quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado nel dispositivo ma con diversa motivazione; spese compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, d.m. 7 maggio 2014
Ai fini di cui al presente articolo, l'utente, qualora ritenuto conveniente, con modalità certe e mediante utilizzo del modulo in allegato C, da presentarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, fa istanza di applicazione del canone eventualmente già corrisposto alla data del 31 dicembre 2010, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2009, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e finché permane la conduzione. L'amministrazione provvederà ad effettuare i relativi conguagli.
Il termine di novanta giorni decorre dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale; l’interessato non può invocare la mancata comunicazione individuale del decreto o dei suoi effetti per sottrarsi alla decadenza.
art. 97 Cost.
Richiamato dall’appellante in relazione ai principi di buon andamento, ma le relative censure sono state respinte insieme alle contestazioni sostanziali.
art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 7
Ha abrogato l’art. 286, comma 4, del d.lgs. 66/2010, rendendo necessaria una disciplina transitoria per calmierare i canoni degli alloggi di servizio.
art. 286, comma 4, d.lgs. 66/2010
Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste ogni anno dal decreto ministeriale di cui all’articolo 306, comma 2, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.
La disposizione previgente prevedeva l’applicazione dell’equo canone senza maggiorazioni per gli utenti in possesso dei requisiti; la sua abrogazione ha determinato la necessità della disciplina transitoria del d.m. 7 maggio 2014.
art. 26 c.p.a.
La censura relativa alla compensazione delle spese è stata respinta, poiché il ricorso era infondato nel merito; le spese dell’appello sono state comunque compensate per giusti motivi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse non può essere dichiarata quando l’atto intervenuto nel corso del giudizio si limita a ricognizioni contabili o finanziarie e non incide sull’oggetto sostanziale della domanda, che deve essere individuato alla luce della tutela concretamente richiesta dal ricorrente.
- Il termine decadenziale previsto da un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale decorre dalla pubblicazione dell’atto generale, non dalla sua comunicazione individuale al destinatario; l’ignoranza della disciplina pubblicata non giustifica la tardiva presentazione dell’istanza.
- Il destinatario di regolamenti e atti amministrativi generali che disciplinano la sua posizione ha l’onere di informarsi del contenuto della normativa applicabile, anche in assenza di una comunicazione individuale da parte dell’amministrazione.
- La domanda risarcitoria proposta per la prima volta in appello costituisce domanda nuova ed è inammissibile in applicazione del divieto di nova nel giudizio amministrativo.
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