Sentenza n. 661/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2092/2022, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio per opere abusive ulteriori, ritenute realizzate dopo il 31 marzo 2003, e sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario aveva chiesto il condono per opere sull’immobile comprendenti una sopraelevazione e ampliamenti dell’abitazione. Il Comune aveva negato la sanatoria perché un sopralluogo della Polizia Municipale del 23 marzo 2004 aveva rilevato, nel terrazzo di pertinenza sul retro, pilastri e un solaio in cemento armato per circa 20 mq, oltre a casseformi e ferri predisposti per una seconda elevazione: opere non indicate nella domanda e ritenute successive al termine del 31 marzo 2003. In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello il proprietario ha riproposto le censure di violazione dell’obbligo di motivazione ed eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e erroneità dei presupposti, deducendo che il Comune non aveva spiegato quali elementi nuovi giustificassero il diniego rispetto alle precedenti sospensioni del procedimento. Ha inoltre denunciato la violazione della disciplina del terzo condono e della normativa richiamata, sostenendo che le opere ulteriori erano pertinenze o lavori propedeutici alla sostituzione di una scala esterna pericolante e che erano state realizzate prima della scadenza utile; ha contestato il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR e annullato il diniego, con obbligo del Comune di proseguire l’esame della domanda di condono sulla base dei relativi documenti e dell’istruttoria, senza considerare a tal fine le opere ulteriori rilevate nel sopralluogo del 23 marzo 2004. Ha ritenuto che la mera realizzazione di opere ulteriori, anche dopo il termine previsto per il condono, non giustifichi automaticamente il rigetto della domanda relativa alle opere originarie: il diniego è legittimo se gli interventi successivi hanno inciso radicalmente sullo stato dei luoghi, rendendo impossibile identificare e valutare la consistenza delle opere oggetto della domanda. Nel caso concreto, le opere descritte nel verbale non risultavano idonee a impedire tale valutazione; il Comune avrebbe potuto sanzionarle con un autonomo provvedimento repressivo. Il diniego, privo di una valutazione motivata della loro effettiva portata e della loro incidenza sulla consistenza delle opere originarie, è stato ritenuto illegittimo anche in considerazione del principio di proporzionalità. Spese del doppio grado integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.
La disciplina del terzo condono riguarda le opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 e ricadenti nei limiti quantitativi stabiliti. La realizzazione di opere ulteriori non dichiarate, anche se successiva al termine, non determina da sola il rigetto del condono relativo alle opere originarie: occorre che impedisca di identificarne e valutarne la consistenza.
art. 35 l. 47/1985
decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere oggetto della domanda; a tal fine, l’interessato notifica al Comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione
Il completamento delle opere oggetto della domanda di condono è ammesso, sotto la responsabilità del richiedente, soltanto alle condizioni e con le cautele indicate dalla norma. Fuori da tale ipotesi, gli interventi ulteriori che si connettono strutturalmente a un manufatto abusivo non sanato mantengono carattere illecito, ma ciò non comporta automaticamente il diniego del condono originario.
Massime di principio
- La realizzazione di opere abusive ulteriori rispetto a quelle oggetto di una domanda di condono non giustifica, di per sé, il rigetto della domanda relativa alle opere originarie. Il diniego è legittimo quando le opere successive abbiano modificato radicalmente lo stato dei luoghi al punto da rendere impossibile all’amministrazione identificare e valutare la consistenza delle opere per le quali è stato chiesto il condono.
- Quando gli interventi ulteriori non impediscono di accertare la consistenza delle opere originarie oggetto della domanda di condono, l’amministrazione deve esaminare quest’ultima sulla base della relativa documentazione e istruttoria; le opere successive possono essere assoggettate a un autonomo provvedimento repressivo.
- Il diniego di condono fondato su opere abusive ulteriori deve dar conto della loro effettiva incidenza sulla possibilità di identificare e valutare le opere originarie. Un diniego privo di tale valutazione è illegittimo, anche perché il rigetto automatico per opere ulteriori di portata non impeditiva contrasta con il principio di proporzionalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 44/2026 - Aosta, Sezione 1
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15430/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15431/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15432/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 5458/2026 - Napoli, Sezione 1
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 5459/2026 - Napoli, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →