Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4066/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto datato 21 aprile 2026, prot. 14876 del 22 aprile 2026, a firma del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, notificato in data 23 aprile 2026, con cui è stata respinta l'istanza di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluso il presupposto preavviso di diniego N. 333/ISP/II/Sez. Mobilità/315021 del 18 marzo 2026; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a ottenere l'assegnazione temporanea per la durata di anni tre ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 presso la Questura di Messina o i Commissariati distaccati di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto; e per il conseguente ordine al Ministero dell'Interno di disporre la richiesta assegnazione temporanea.

Giustizia amministrativa202604911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea triennale ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso la Questura di Messina o commissariati distaccati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Interno ha respinto la sua istanza di assegnazione temporanea, proposta ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'assegnazione e l'ordine all'amministrazione di disporla. In sede cautelare ha contestato il diniego e il presupposto preavviso, deducendo implicitamente l'illegittimità della valutazione amministrativa relativa alle esigenze familiari derivanti dalla nascita di un figlio e dalla presenza di un altro minore. L'amministrazione ha fornito chiarimenti nel corso del giudizio, evidenziando le gravi carenze di personale nel ruolo degli ispettori presso la Questura di Roma e, in particolare, presso il commissariato di servizio della ricorrente, nonché la condizione di esubero di personale nel medesimo ruolo presso la Questura di Messina al momento dell'adozione del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché, anche alla luce dei chiarimenti depositati dall'amministrazione e non contestati dalla ricorrente, il diniego non appariva prima facie né immotivato né irragionevole. Il giudice ha ritenuto sufficientemente evidenziate sia le gravi carenze di organico della Questura di Roma e del commissariato di appartenenza, sia i pregiudizi organizzativi derivanti dal trasferimento temporaneo, sia l'esubero di personale presso la Questura di Messina alla data del diniego. Non è stata quindi ravvisata una adeguata consistenza del fumus boni iuris, senza necessità di accogliere la tutela cautelare richiesta. Il TAR ha tuttavia richiamato il dovere dell'amministrazione di adottare medio tempore ogni ragionevole misura organizzativa utile a consentire alla ricorrente di tutelare gli interessi del figlio appena nato e dell'intero nucleo familiare, mediante gli ulteriori istituti previsti dall'ordinamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione costituisce il fondamento dell'istanza di assegnazione temporanea del dipendente pubblico; il suo esercizio deve essere valutato dall'amministrazione alla luce delle esigenze organizzative e delle condizioni delle sedi interessate.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non appare prima facie illegittimo quando l'amministrazione abbia adeguatamente rappresentato le esigenze organizzative della sede di provenienza, le conseguenze pregiudizievoli del trasferimento temporaneo e la situazione di organico della sede richiesta.
  • La valutazione della domanda di assegnazione temporanea deve considerare comparativamente le esigenze familiari del dipendente e le concrete esigenze organizzative delle amministrazioni e delle sedi coinvolte.
  • Chiarimenti forniti dall'amministrazione in giudizio e non specificamente contestati possono concorrere, in sede cautelare, a escludere l'apparenza di immotivazione o irragionevolezza del provvedimento impugnato.
  • Il rigetto della domanda cautelare non esclude che l'amministrazione debba adottare, medio tempore, ragionevoli misure organizzative e valutare gli ulteriori istituti previsti dall'ordinamento per contemperare le esigenze familiari del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.