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Sentenza

Sentenza n. 1521/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento con il quale il Prefetto di -OMISSIS- in data 17 novembre 2025 ha rigettato l’istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 7 ottobre 2025, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato accesso alle misure di accoglienza.

Giustizia amministrativa202600298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di presa in carico nel sistema di accoglienza per indisponibilità di posti e applicazione prioritaria ai migranti giunti a seguito di sbarchi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel settembre 2025, aveva manifestato il 7 ottobre 2025 la volontà di chiedere la protezione internazionale e aveva dichiarato il proprio stato di indigenza. Non essendo stato ammesso all’accoglienza, aveva diffidato la Prefettura e poi impugnato il diniego del 17 novembre 2025, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, poiché le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, nonché la violazione dell’art. 11 dello stesso decreto, che consente il ricorso a strutture temporanee in caso di esaurimento dei posti ordinari. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi costituzionali relativi all’accoglienza e alla dignità dei richiedenti asilo e dell’art. 43 del d.lgs. n. 142/2015, contestando la priorità accordata ai migranti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare. È stata proposta anche domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata accoglienza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto persistente l’interesse ad agire, nonostante l’ammissione del ricorrente alle misure di accoglienza dal 30 marzo 2026. Ha accolto la domanda di annullamento, affermando che l’accoglienza deve essere assicurata dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e per il periodo previsto dalla normativa, quando ricorrano la qualità di richiedente e lo stato di indigenza. L’indisponibilità di posti nei centri ordinari non giustifica il diniego, poiché l’amministrazione deve individuare soluzioni temporanee o straordinarie ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015. La priorità prevista per coloro che giungono a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il diritto degli altri richiedenti all’accoglienza e non elimina l’obbligo di predisporre misure alternative. La domanda risarcitoria è stata accolta limitatamente al danno patrimoniale corrispondente al pocket money non percepito, quantificato in € 2,50 al giorno per 41 giorni, dal 7 ottobre 2025 al 17 novembre 2025, per complessivi € 102,50, oltre interessi legali. Il risarcimento è stato escluso per il periodo successivo al diniego, poiché il ricorrente avrebbe potuto limitarne gli effetti mediante tempestiva impugnazione, in applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. e dell’art. 30, comma 3, c.p.a. Il danno non patrimoniale è stato negato per mancata allegazione e prova concreta del pregiudizio. Nulla è stato disposto sulle spese di lite; è stato liquidato separatamente il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015

    Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale

    Il diritto alle misure di accoglienza sorge dal momento in cui lo straniero manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, purché ricorrano le condizioni sostanziali previste dalla disciplina.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    L’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare

    La priorità per i migranti giunti a seguito di salvataggi in mare non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti, né fa venir meno l’obbligo di predisporre soluzioni alternative.

  • art. 11 d.lgs. n. 142/2015

    Quando i posti ordinari sono esauriti, l’amministrazione deve attivare strutture temporanee o altre soluzioni provvisorie per assicurare l’accoglienza ai richiedenti indigenti.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015

    Le misure di accoglienza sono assicurate durante il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale, secondo i presupposti e la durata previsti dalla disciplina.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza

    Il risarcimento è escluso per la parte di danno che il privato avrebbe potuto evitare mediante una condotta diligente, inclusa la tempestiva attivazione degli strumenti di tutela.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti

    La liquidazione del danno deve tenere conto del comportamento complessivo delle parti e del concorso del danneggiato nella produzione o nell’aggravamento del pregiudizio.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine massimo per l’azione di annullamento rileva, nel caso concreto, ai fini della valutazione della diligenza del danneggiato e della limitazione del danno risarcibile.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Il giudice può acquisire e valutare gli elementi necessari alla decisione, ferma restando la necessità per la parte di allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    La parte deve fornire gli elementi di prova nella propria disponibilità relativi ai fatti dedotti in giudizio.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    Chi pretende il risarcimento deve provare i fatti costitutivi del danno, compreso il pregiudizio non patrimoniale.

  • art. 43 d.lgs. n. 142/2015

    Vieta comportamenti che determinino distinzioni, esclusioni o restrizioni basate sulla condizione dello straniero; la decisione lo richiama nell’ambito delle censure dedotte.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    La disposizione è stata ritenuta non applicabile per la rifusione delle spese quando la parte soccombente è un’amministrazione dello Stato.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale

    La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio deve considerare i valori medi tariffari e la natura dell’attività svolta.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Dimezza i compensi spettanti ai difensori per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Il diritto del richiedente protezione internazionale alle misure di accoglienza sorge dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, e non soltanto dalla successiva formalizzazione della domanda, quando ricorrano anche le condizioni sostanziali previste dalla disciplina, tra cui lo stato di indigenza.
  • L’indisponibilità di posti nei centri ordinari non legittima il diniego dell’accoglienza: l’amministrazione deve attivare strutture temporanee o altre soluzioni straordinarie previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015.
  • La priorità accordata ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare organizza l’ordine di accesso alle strutture disponibili, ma non sopprime il diritto degli altri richiedenti all’accoglienza né esonera l’amministrazione dall’obbligo di reperire soluzioni alternative.
  • Il danno patrimoniale derivante dalla mancata erogazione delle misure di accoglienza può essere risarcito per il periodo in cui la violazione è imputabile all’amministrazione, ma deve essere esclusa la parte di danno che il richiedente avrebbe potuto evitare mediante la tempestiva impugnazione del diniego, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. e dell’art. 30, comma 3, c.p.a.
  • Il danno non patrimoniale derivante dalla mancata accoglienza non è risarcibile in re ipsa: il richiedente deve allegare e provare concretamente il pregiudizio subito, anche mediante presunzioni semplici, mentre la liquidazione equitativa non può supplire alla totale mancanza di prova.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriDanno da provvedimento illegittimo
RamiImmigrazione e cittadinanzaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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