Sentenza n. 8056/2026 - Roma, Sezione 3B
PER L'OTTEMPERANZA -della sentenza n.2409/2025 pubblicata il 26.02.2025 nell'ambito del procedimento con RG 25941/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, III Sez. Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Amalia Savignano, con cui veniva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito (codice univoco C9R3NW), alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi €.1.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, notificata il 27.03.2025 e verso la quale non è stato proposto appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 2409/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, divenuta non appellata, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.200 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario. Nel corso della camera di consiglio, la difesa del ricorrente ha dichiarato, senza opposizione dell'amministrazione, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione poiché era intervenuta la liquidazione in suo favore. È stata chiesta la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la pretesa azionata era stata soddisfatta mediante la liquidazione intervenuta in favore del ricorrente. Nonostante l'improcedibilità, ha posto le spese del giudizio a carico dell'amministrazione, liquidandole equitativamente in euro 500 oltre accessori e conseguenze di legge. La quantificazione è stata effettuata considerando i parametri relativi alle procedure esecutive mobiliari, in conformità ai precedenti richiamati. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguirla.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio e prima della decisione, l'amministrazione adempie alla pretesa risultante dal titolo esecutivo, soddisfacendo integralmente l'utilità perseguita dal ricorrente.
- L'intervenuto adempimento dell'amministrazione non esclude di per sé la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, che possono essere poste a carico dell'amministrazione e liquidate equitativamente considerando i parametri applicabili alle procedure esecutive mobiliari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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