Cassazione Civile, Ordinanza n. 01796/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato nulla la notifica di un avviso di accertamento IRPEF 2004 e, per conseguenza, illegittima la cartella di pagamento ad esso collegata. La ricorrente ha dedotto tre motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché la notifica dovesse seguire l'art. 140 c.p.c.; secondo, violazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c., assumendo che nel caso concreto vi fosse irreperibilità assoluta della destinataria e non relativa, come invece ritenuto dal giudice di merito; terzo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR dichiarato nulla anche la notifica della cartella di pagamento, sebbene tale questione non fosse stata devoluta al giudizio. Dalla relata emergeva che il messo aveva trovato la destinataria "sconosciuta" all'indirizzo indicato, con verifiche presso l'anagrafe comunale, ma senza specificare ulteriori ricerche idonee a dimostrare l'irreperibilità assoluta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che la relata di notifica non dimostrava adeguatamente l'irreperibilità assoluta della contribuente e che, dunque, la CTR aveva correttamente applicato la disciplina dell'art. 140 c.p.c. anziché quella dell'art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, poiché la nullità della cartella era stata comunque fatta discendere dalla nullità dell'avviso di accertamento e l'inciso relativo alla notifica della cartella era privo di autonoma portata decisoria. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le altre intimate erano rimaste contumaci/intimate.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è stata esaminata alla luce del requisito di motivazione del provvedimento tributario, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse sufficiente e non apparente.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la sua violazione perché la CTR aveva esposto la ragione della decisione.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973
Si applica quando il contribuente è irreperibile in senso assoluto, cioè ha trasferito il domicilio fiscale in luogo sconosciuto nel Comune e non ha più abitazione, ufficio o azienda nel Comune stesso, previa adeguata attività di ricerca attestata nella relata.
art. 140 c.p.c.
Si applica quando la residenza o l'indirizzo del destinatario siano conosciuti ma la persona non sia rinvenuta per temporanea irreperibilità; richiede il compimento delle formalità previste, inclusa la comunicazione dell'avvenuto deposito.
art. 112 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché la censura colpiva un inciso della sentenza privo di autonoma incidenza decisoria, mentre la nullità della cartella derivava già dalla nullità dell'avviso.
art. 100 c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per difetto di interesse, poiché l'eventuale correzione dell'inciso sulla cartella non avrebbe recato alcuna utilità concreta alla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della natura pubblica della parte soccombente, difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti tributari, l'art. 140 c.p.c. si applica quando il destinatario è temporaneamente irreperibile all'indirizzo conosciuto, mentre l'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 presuppone una irreperibilità assoluta, da verificare con ricerche effettive e adeguatamente annotate nella relata.
- La relata di notifica fa fede privilegiata solo per le attestazioni positive concernenti l'attività svolta dal notificatore; non copre, invece, le mere affermazioni negative o assertive sulla mancanza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario, se non sorrette da specifiche risultanze di ricerca.
- Quando la relata non dimostra in modo chiaro e completo l'irreperibilità assoluta, la notifica eseguita secondo la procedura dell'art. 60, lett. e), è nulla se doveva invece seguirsi il modello dell'art. 140 c.p.c.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando investe un'affermazione soltanto incidentale della sentenza, priva di autonoma efficacia decisoria e comunque irrilevante ai fini della concreta utilità derivante dalla cassazione.
- La nullità della cartella di pagamento può essere dichiarata come conseguenza della nullità dell'avviso di accertamento presupposto; l'eventuale ulteriore vizio della notifica della cartella resta assorbito se privo di autonoma incidenza sul decisum.
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