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Ordinanza

Ordinanza n. 1108/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte dell’amministrazione della sentenza n. 1461/2023 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1461/2023 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero resistente non si è costituito. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente la prova dell’attestazione del passaggio in giudicato del titolo del quale è chiesta l’ottemperanza e la prova della relativa notificazione all’amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza, ma ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.a. La ricorrente dovrà depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la prova dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e della sua notificazione all’amministrazione. Il seguito del giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla nomina del commissario ad acta né sulla penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice ai fini dell’acquisizione degli elementi necessari per decidere.

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’ordinanza istruttoria e della richiesta di produzione documentale alla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, prima di decidere sulla richiesta di esecuzione di un titolo giudiziale, il giudice può onerare il ricorrente di provare il passaggio in giudicato del titolo e la sua notificazione all’amministrazione obbligata.
  • La nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora non possono essere valutate compiutamente finché non siano documentati gli elementi necessari a dimostrare l’efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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