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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6856/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Marsala che aveva revocato la sospensione condizionale della pena. La ricorrente, tramite difensore, deduceva inosservanza o erronea applicazione degli artt. 163 e 168 c.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare automaticamente il beneficio senza verificare, acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione, se sussistessero cause ostative già conoscibili dal giudice della cognizione (richiamando Sez. U. n. 37354/2015). Inoltre lamentava la mancata consultazione degli atti come i certificati del casellario e dei carichi pendenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.1 c.p., la revoca della sospensione condizionale sia obbligatoria quando il beneficiario commette, entro cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, un nuovo delitto per il quale sia stata inflitta pena detentiva irrevocabile. Nel caso di specie il reato è stato commesso il 9 gennaio 2019 e accertato con sentenza irrevocabile del 2 maggio 2019, entro il quinquennio decorrente dalle pronunce che avevano concesso la sospensione (irrevocabili nel 2017); dunque la revoca disposta dal Tribunale era corretta. La Corte ha inoltre chiarito che il principio delle Sezioni Unite sul controllo, in fase esecutiva, di eventuali vizi che rendevano illegittima la concessione del beneficio si applica quando la concessione sia illegittima per cause conosciute o conoscibili dal giudice della cognizione; non si applica invece nei casi di revoca obbligatoria ex art. 168, comma 1, n.1 c.p., nei quali il giudice dell'esecuzione deve disporre la revoca indipendentemente dalla conoscibilità di una causa ostativa agli atti del giudice della cognizione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria se entro cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio il soggetto commette un nuovo delitto punito con pena detentiva: il giudice dell'esecuzione deve disporre la revoca indipendentemente dalla conoscibilità della causa ostativa negli atti del giudice della cognizione.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come disposizione relativa alla sospensione condizionale, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la censura fondata su tale norma rispetto alla fattispecie di revoca obbligatoria disciplinata dall'art. 168.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per la pronuncia di condanna alle spese e ad una somma a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Quando è accertato, con sentenza irrevocabile, che il beneficiario della sospensione condizionale ha commesso un nuovo delitto entro cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, la revoca è obbligatoria ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.1 c.p.
  • Il giudice dell'esecuzione non deve verificare se la causa ostativa fosse conosciuta o conoscibile al giudice di merito quando ricorra la fattispecie di revoca obbligatoria prevista dall'art. 168, comma 1, n.1 c.p.; in tali casi la revoca è automatica in presenza dei presupposti materiali.
  • Il principio delle Sezioni Unite secondo cui la revoca in esecuzione di una illegittima concessione del beneficio può essere esercitata solo se la causa ostativa era conoscibile dal giudice della cognizione si applica alle ipotesi di illegittima concessione non alle ipotesi di revoca obbligatoria di cui all'art. 168 c.p.
  • In difesa, chi contesta la revoca obbligatoria deve concentrarsi su elementi fattuali: contestare la data di irrevocabilità delle sentenze, l'effettiva irrevocabilità della condanna intervenuta per il nuovo reato, o dimostrare che la pena inflitta non è detentiva (o è stata convertita), poiché tali profili possono incidere sull'applicabilità dell'art. 168.
  • Per evitare condanne per inammissibilità e spese, il ricorso deve contenere censure fondate su errori di diritto o di fatto rilevanti e non solo su argomenti procedurali già risolti dalla giurisprudenza di legittimità.

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