Sentenza n. 149/2026 - Lecce, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento e la declaratoria - della illegittimità del silenzio formatosi sulla diffida, notificata in data 11.1.2024, con la quale si invitava il Comune di Cavallino ad assumere tempestivamente e, comunque, nei termini di legge, le più opportune iniziative volte ad accertare l’erronea imposizione del vincolo archeologico sull’area censita al fg. 5, p.lla 159, di proprietà degli odierni ricorrenti, adottando ogni consequenziale provvedimento a tutela del diritto dominicale dai medesimi vantato; per la conseguente condanna del Comune di Cavallino a provvedere in ordine alla predetta istanza mercé l’adozione, entro il termine di 30 giorni, di un provvedimento espresso, e per la nomina contestuale del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 16.4.2025: per l’annullamento - della nota prot. n. 3473 del 7.2.2025, avente ad oggetto: “Terreno ubicato in agro di Cavallino (LE), distinto in catasto al foglio 5, p.lla 159, di proprietà dei germani MAGGIORE Maristella e MAGGIORE Roberto. riscontro <Atto di diffida> dell’11/01/2024 e Ricorso TAR Puglia del 11/04/2024”, con cui il Comune di Cavallino ha disatteso la richiesta formalizzata dai germani Maggiore con l’atto di diffida, ritenendola non accoglibile; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato su una diffida volta a ottenere l'accertamento dell'erronea imposizione di un vincolo archeologico e, successivamente, nota comunale di diniego della richiesta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto, con ricorso introduttivo, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su una diffida volta a ottenere l'accertamento dell'erronea inclusione del terreno di loro proprietà nella perimetrazione di un vincolo archeologico, nonché la condanna dell'amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Hanno sostenuto che il terreno, originariamente incluso nella perimetrazione disposta nel 1867, sarebbe stato escluso dalla successiva riperimetrazione ministeriale del 1978. Dopo l'adozione, il 7 febbraio 2025, di una nota con cui il Comune ha respinto la richiesta, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, deducendo violazione degli artt. 142, comma 1, lettera m), e 138 e seguenti del d.lgs. 42/2004, erronea presupposizione in fatto e in diritto, eccesso di potere, carenza istruttoria e difetto assoluto di motivazione. Hanno contestato che il Comune avesse ritenuto ostativi i vincoli derivanti dal PRG e dal PPTR, sostenendo che il vincolo archeologico diretto sarebbe venuto meno e che l'inclusione dell'area tra le zone di interesse archeologico avrebbe richiesto il procedimento previsto dagli artt. 138 e seguenti del Codice dei beni culturali. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, che i vincoli derivanti dal PRG e dal PPTR non erano stati impugnati e che la nota costituiva comunque un atto conclusivo del procedimento.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'inerzia dell'amministrazione è stata superata dall'adozione della nota del 7 febbraio 2025, impugnata con motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per originaria carenza di interesse. Il Comune si è limitato a richiamare le prescrizioni del PRG e del PPTR che ricomprendono il terreno in una zona di interesse archeologico sottoposta a tutela paesaggistica. Tali previsioni pianificatorie, dotate di autonoma lesività e non ritualmente impugnate, continuano a conformare la posizione dominicale dei ricorrenti; pertanto, non sussiste un interesse diretto e attuale a impugnare il successivo diniego comunale per vizi riconducibili alle previsioni presupposte. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, anche qualificando l'istanza come richiesta di autotutela sulle prescrizioni pianificatorie, la nota comunale si è limitata a confermare il contenuto degli strumenti di pianificazione, senza una complessiva rivalutazione degli interessi coinvolti. Essa è quindi un atto meramente confermativo, privo di autonoma efficacia lesiva e non utilmente impugnabile. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lettera m), d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata dai ricorrenti in relazione alla contestata qualificazione dell'area come zona di interesse archeologico sottoposta a tutela paesaggistica, ma la sentenza non decide nel merito della sua applicazione.
artt. 138 e seguenti d.lgs. 42/2004
I ricorrenti hanno sostenuto che l'individuazione delle zone di interesse archeologico avrebbe dovuto seguire il procedimento previsto da tali disposizioni; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- Quando l'inerzia dell'amministrazione viene superata dall'adozione di un provvedimento espresso, il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma restando la possibilità di impugnare il provvedimento sopravvenuto nei termini e con le forme previste.
- Se un provvedimento presupposto, autonomamente lesivo, è divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione, è inammissibile l'impugnazione dell'atto consequenziale per vizi riconducibili al provvedimento presupposto, perché il ricorrente non conserva un interesse diretto e attuale alla sua rimozione.
- Il diniego comunale che si limiti a confermare prescrizioni già contenute negli strumenti urbanistici e paesaggistici, senza una nuova e complessiva rivalutazione degli interessi coinvolti, ha natura meramente confermativa, non presenta autonoma efficacia lesiva e non è utilmente impugnabile.
- La richiesta di esercizio dell'autotutela non impone, in linea generale, all'amministrazione di rivedere decisioni già assunte; il diniego di tale richiesta è autonomamente impugnabile solo quando contenga una rinnovata valutazione e produca una lesione distinta da quella derivante dall'atto originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →