Sentenza n. 269/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento in data 25.11.2022 dalla Commissione di Esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2021 presso la Corte di Appello dell’Aquila come da relativo verbale in pari data con il quale la Dott.ssa -OMISSIS- è stata dichiarata NON IDONEA con votazione di 117;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, con votazione complessiva di 117
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento del 25 novembre 2022, adottato dalla Commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello dell'Aquila, con cui era stata dichiarata non idonea. Nel corso del giudizio, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, riferendo di avere superato l'esame di abilitazione il 21 giugno 2023 e di essersi iscritta all'Albo degli Avvocati di Teramo il 4 settembre 2023. Ha quindi rappresentato che l'interesse perseguito con il ricorso era stato soddisfatto in via extragiudiziale e ha chiesto la compensazione delle spese. Non sono stati esaminati motivi di legittimità relativi al giudizio di non idoneità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione della ricorrente, poiché il successivo superamento dell'esame e l'iscrizione all'albo avevano soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito. Il Ministero non si è opposto alla dichiarazione né alla richiesta di compensazione. Le spese sono state compensate tra le parti, in ragione della non opposizione dell'amministrazione e della limitata attività difensiva svolta. È stato inoltre revocato, su richiesta della ricorrente, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 1/2023.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara che l'interesse sostanziale perseguito è stato integralmente soddisfatto da fatti sopravvenuti, e tale dichiarazione non è contestata dall'amministrazione resistente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'amministrazione non si oppone alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e la controversia ha comportato una limitata attività difensiva.
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