Sentenza n. 3473/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 2606/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, che aveva respinto l’appello sulla domanda di accertamento del diritto alla revisione dei corrispettivi contrattuali
Esito
Favorevole al resistente (ente appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava il diritto alla revisione dei corrispettivi relativi a un contratto del 1991 per servizi di manutenzione e pronto intervento, asseritamente prorogato sino a un successivo accordo del 2005. Dopo la declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, il TAR aveva respinto la domanda e il Consiglio di Stato aveva confermato il rigetto con sentenza n. 2606/2025. L’impresa ha proposto revocazione deducendo, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., un errore di fatto della sentenza revocanda, sostenendo che il giudice avesse erroneamente ritenuto già aggiornati o attualizzati i prezzi alla ripresa del servizio nel 2001 e nell’accordo del 2002, mentre la rideterminazione del 2000 avrebbe costituito soltanto la correzione di errori di calcolo originari. Sono stati inoltre prospettati ulteriori errori concernenti la qualificazione delle proroghe, il limite del 5% previsto dall’art. 11 r.d. n. 2440/1923, la sospensione del contratto e la prescrizione del diritto alla revisione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una pura e semplice errata percezione del contenuto materiale degli atti processuali, determinata da una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, riferita a un punto non controverso, decisivo per la pronuncia e tale da far ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato. Nel caso concreto, la questione sull’attualizzazione dei prezzi era stata oggetto di specifiche deduzioni difensive e quindi non riguardava un punto incontroverso. La censura mirava, in realtà, a contestare la valutazione e l’interpretazione degli atti e l’eventuale incompletezza della motivazione, profili riconducibili all’errore di diritto e non all’errore di fatto revocatorio. Inoltre, l’asserita errata considerazione dell’attualizzazione dei prezzi non era decisiva, poiché la sentenza revocanda si fondava autonomamente sulla prescrizione del diritto alla revisione per il periodo anteriore all’8 marzo 2000 e aveva richiamato, altresì, la nullità delle proroghe tacite e la sospensione delle prestazioni. Non era neppure dimostrata l’evidenza dell’errore, poiché gli atti del 2000 e del 2002 contenevano riferimenti all’attualizzazione del contratto e ai prezzi applicabili. Anche le ulteriori censure riguardavano qualificazioni giuridiche o interpretazioni normative e costituivano, pertanto, errori di diritto. Il ricorso non ha quindi superato la fase rescindente. L’impresa ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, liquidate in euro 7.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Richiama i casi e le regole della revocazione nel processo amministrativo, rendendo applicabile l’art. 395 c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto incontestabile e decisivo, non in un errore di valutazione, interpretazione o qualificazione giuridica.
art. 6 legge n. 537/1993
È richiamato nella sentenza revocanda quale disciplina che precludeva il rinnovo tacito dei contratti, con conseguente nullità delle ipotetiche proroghe tacite.
art. 11 r.d. n. 2440/1923
È menzionato quale norma invocata con riferimento al limite del 5% alle variazioni di prezzo; la relativa censura è stata ritenuta un’argomentazione giuridica non decisiva e non utilizzata dal giudice d’appello.
Massime di principio
- L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una falsa percezione immediatamente e obiettivamente rilevabile del contenuto materiale degli atti processuali, tale da far ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato.
- L’errore revocatorio deve riguardare un punto non controverso e avere carattere decisivo, nel senso che deve sussistere un rapporto causale tra la svista percettiva e la decisione adottata.
- La contestazione dell’interpretazione degli atti, dell’omessa considerazione di argomentazioni difensive o dell’insufficienza della motivazione integra, al più, un errore di giudizio o di diritto e non è deducibile mediante revocazione per errore di fatto.
- La revocazione è inammissibile quando la decisione impugnata resta sorretta da autonome rationes decidendi sufficienti, sicché l’eventuale erroneità di una motivazione ulteriore non è decisiva ai fini dell’esito del giudizio.
- La qualificazione giuridica delle proroghe contrattuali e le censure relative alla prescrizione, alla revisione dei prezzi o alla disciplina normativa applicabile attengono a errori di diritto e non possono essere trasformate in errori di fatto mediante il giudizio di revocazione.
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