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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05302/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per IVA e IRAP dell’anno d’imposta 2003, fondato sul disconoscimento di costi dedotti e su una contestazione collegata a una presunta frode carosello. La Commissione tributaria regionale aveva respinto sia l’appello principale della contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva solo parzialmente accolto il ricorso. La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi e la sostanziale inesistenza della motivazione, soprattutto sul mancato riconoscimento del regime del margine oltre le cinque fatture ritenute rilevanti. L’Agenzia, a sua volta, aveva proposto ricorso incidentale contro il rigetto del proprio appello relativo alla deduzione di costi nel conto 'Spese diverse'. Prima della decisione, la contribuente ha però depositato rinuncia al ricorso principale per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, con documentazione di adesione e pagamento. La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio quanto al ricorso principale; ha invece esaminato il ricorso incidentale, ritenendo fondato il motivo dell’Ufficio sulla violazione delle regole di deducibilità dei costi e sull’onere probatorio gravante sul contribuente.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto con riferimento al ricorso principale per rinuncia rituale della contribuente, senza necessità di accettazione da parte dell’Agenzia. Il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate è stato invece accolto: la Corte ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, perché la CTR aveva confermato la deduzione di costi sulla base di una motivazione ritenuta inidonea e senza verificare puntualmente, per ciascuna operazione, l’esistenza, la congruità e l’inerenza dei costi, richieste dall’art. 109 TUIR e dall’onere probatorio ex art. 2697 c.c. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna per nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è rituale se notificata alla controparte con modalità idonee a garantire la certezza del recapito; la ricevuta PEC di consegna sostituisce il visto previsto dalla norma.

  • art. 334 c.p.c.

    La disciplina dell’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva non si applica in caso di rinuncia all’impugnazione principale; il ricorso incidentale resta esaminabile.

  • art. 109 TUIR

    La deducibilità dei componenti negativi richiede certezza, determinabilità oggettiva, rispetto del principio di competenza e correlazione con l’attività d’impresa; l’inerenza va verificata in termini qualitativi e deve risultare da prova documentale idonea per ciascun costo contestato.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’esistenza, la natura e la destinazione dei costi dedotti grava sul contribuente quando l’Amministrazione contesta la deducibilità.

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016

    È richiamato come base della definizione agevolata che ha giustificato la rinuncia al ricorso principale.

  • L. n. 225 del 2016

    È indicata come legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e notificata, determina l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia.
  • La rinuncia al ricorso principale non travolge automaticamente il ricorso incidentale: quest’ultimo conserva autonomia processuale e deve essere esaminato.
  • In tema di reddito d’impresa, la deducibilità dei costi presuppone prova dell’esistenza, della natura, della congruità e dell’inerenza del singolo costo all’attività imprenditoriale; non è sufficiente un richiamo generico a scritture contabili o a documenti non idonei a rappresentare ciascuna operazione.
  • Quando l’Ufficio contesta una pluralità di operazioni, la verifica della deducibilità non può essere svolta in modo esemplificativo o per campione: occorre un esame specifico di ogni operazione contestata.
  • La motivazione della decisione di merito è viziata se conferma la deduzione di costi senza misurarsi con le contestazioni concrete dell’Amministrazione e senza indicare quali elementi documentali rendano provata la spettanza del costo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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