Sentenza del 28/06/2017 n. 16076 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato l'atto di irrogazione delle sanzioni, collegato a un avviso di accertamento relativo all'anno 2003. L'accertamento contestava alla contribuente di esercitare, formalmente come mediatrice immobiliare, un'attività sostanzialmente riconducibile alla gestione di affittacamere o case vacanza, con servizi accessori di tipo alberghiero. Il ricorso per cassazione deduceva, tra l'altro, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, poiché la CTR si era limitata a richiamare altre sentenze senza esporre autonomamente lo svolgimento del processo, i fatti rilevanti e le ragioni della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della CTR per insufficiente motivazione. Il giudice d'appello aveva deciso mediante un generico rinvio a precedenti pronunce, senza rendere comprensibili il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento del dispositivo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili
Nel processo tributario trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, comprese quelle riguardanti i requisiti della sentenza e la motivazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere gli elementi essenziali della decisione, inclusa l'esposizione dei fatti rilevanti e la motivazione.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
La sentenza è nulla quando manca la motivazione o questa è talmente carente da non consentire di individuare le ragioni della decisione.
Codice di procedura civile, art. 118 disp. att.
La motivazione deve illustrare, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione; un mero rinvio ad altre sentenze non è sufficiente se impedisce di comprendere il percorso logico seguito.
Codice civile, art. 2909
L'efficacia del giudicato può prodursi soltanto quando la decisione è definitiva; una sentenza non ancora passata in giudicato non può, di regola, costituire da sola il presupposto per definire un giudizio collegato.
Codice di procedura civile, art. 295
Quando la decisione dipende dalla definizione di un'altra controversia pregiudiziale, il giudice può dover sospendere il processo in attesa della relativa decisione definitiva.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice non può definire la causa limitandosi a richiamare genericamente altre sentenze, anche se riguardano atti o annualità collegati: deve esporre autonomamente i fatti, le questioni esaminate e le ragioni della decisione.
- Una motivazione è nulla quando, per la sua estrema concisione o genericità, non consente alle parti e al giudice dell'impugnazione di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.
- L'annullamento di un atto sanzionatorio fondato su un altro atto presupposto richiede attenzione allo stato processuale della controversia relativa all'atto presupposto: se l'annullamento non è definitivo, può essere necessario attendere il giudicato o sospendere il processo.
- Il rinvio a una decisione resa in un procedimento connesso può essere utilizzato solo se la sentenza mantiene una motivazione autonoma e chiarisce perché gli accertamenti compiuti nell'altro giudizio siano rilevanti anche nella causa esaminata.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la fondatezza dell'accertamento fiscale o delle sanzioni: impone al giudice tributario, in diversa composizione, di riesaminare la controversia con una motivazione completa.
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