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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18055 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'assoggettamento integrale a TARSU delle aree aziendali, comprese quelle non edificate, destinate a viabilità interna, carico e scarico, deposito e stoccaggio di contenitori da trasporto, sostenendo che tali superfici non producessero rifiuti o fossero assimilabili a depositi contenitori anziché a magazzini doganali. Il Comune contestava inoltre la decisione della Commissione Tributaria Regionale di escludere dalla tassazione un'area interessata dalla bonifica dell'amianto, rilevando che il relativo progetto era stato presentato nel 2006, mentre la tassa riguardava il 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della società e accolto quello incidentale del Comune. Ha affermato che la TARSU è dovuta, in via generale, per la mera occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, con una presunzione relativa di produzione di rifiuti. Le esclusioni e riduzioni non operano automaticamente: il contribuente deve indicare nella denuncia originaria o di variazione le specifiche aree inutilizzabili o non produttive di rifiuti e fornire adeguata prova. Poiché tale richiesta e documentazione non risultavano presentate, anche le aree adibite a viabilità, deposito, magazzino e contenitori erano tassabili. È stata ritenuta tassabile anche l'area oggetto di bonifica, poiché la bonifica risultava riferita a un progetto del 2006 e non dimostrava l'inutilizzabilità dell'area per l'anno 2005. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso introduttivo della società. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1

    La tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con l'esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni.

    La disponibilità di locali o aree aziendali costituisce il presupposto generale della TARSU e comporta una presunzione relativa di produzione di rifiuti.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2

    Esenzione per le aree inidonee a produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate.

    L'esenzione non è automatica: il contribuente deve indicare le aree e le condizioni di inutilizzabilità nella denuncia originaria o di variazione e provarle con elementi obiettivi o documentazione idonea.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66

    Le eventuali riduzioni tariffarie richiedono la verifica dei relativi presupposti e non operano automaticamente per la sola esistenza della situazione astrattamente prevista.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Il Comune aveva sostenuto che la Commissione Tributaria Regionale avesse esaminato un'eccezione nuova in appello; la Corte ha accolto il ricorso incidentale, ma sulla base dell'erroneità dell'esclusione dell'area dalla tassazione per l'anno 2005.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte ha cassato la sentenza senza rinvio e deciso direttamente la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Per i tributi sui rifiuti, l'occupazione o detenzione di un'area aziendale fa presumere la produzione di rifiuti e quindi l'assoggettamento al tributo.
  • La mera destinazione dell'area a deposito, magazzino, viabilità, carico e scarico o stoccaggio non basta, da sola, a ottenere l'esenzione.
  • Chi invoca un'esenzione o una riduzione deve dichiararla tempestivamente all'ente impositore e documentare in modo oggettivo l'inidoneità dell'area a produrre rifiuti.
  • La classificazione commerciale dell'attività o dell'area è secondaria rispetto alla prova concreta dei presupposti dell'esenzione.
  • L'inutilizzabilità dell'area deve essere riferita all'annualità tributaria contestata: documenti o interventi successivi non dimostrano automaticamente l'esenzione per gli anni precedenti.
  • In assenza di una richiesta formale e di prova adeguata, l'ente può assoggettare a tributo l'intera superficie occupata, anche se il contribuente sostiene che determinate zone non producano rifiuti.

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