Sentenza del 31/07/2015 n. 16252 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2002. L'accertamento aveva rideterminato il reddito d'impresa sulla base di una ricostruzione presuntiva dei ricavi, fondata tra l'altro sul numero dei camerieri, sui tovaglioli utilizzati e sull'incidenza del costo delle materie prime. I sei motivi riguardavano la presunta nullità della sentenza per carenza espositiva, l'omessa allegazione o motivazione del processo verbale di constatazione, l'illegittimità dell'accertamento induttivo, l'utilizzo di dichiarazioni rese senza assistenza di un consulente e l'illogicità dei criteri di determinazione del maggior reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la sentenza impugnata consentiva comunque di individuare il tema della controversia e le ragioni della decisione. I motivi dal secondo al sesto sono stati dichiarati inammissibili per la mancata formulazione del quesito di diritto e, per il vizio motivazionale, per l'assenza della specifica indicazione del fatto controverso, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. La contestazione, proposta solo nella memoria, relativa alla sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario privo di delega è stata dichiarata nuova e inammissibile. B.G. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere, tra l'altro, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la motivazione.
La carenza espositiva determina la nullità della sentenza solo quando impedisce del tutto di comprendere i fatti rilevanti, il tema della decisione e le ragioni del dispositivo. Una motivazione sintetica, ma sufficiente a rendere comprensibile la controversia, non è di per sé causa di nullità.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.
Nel processo tributario la sentenza è valida se, anche attraverso una motivazione succinta, consente di individuare il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento della decisione.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
Il ricorrente ne aveva invocato la violazione con riguardo all'allegazione del processo verbale di constatazione e alla motivazione dell'avviso, ma la Corte non ha esaminato nel merito tali doglianze perché formulate senza il necessario quesito di diritto.
Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973
La disposizione era richiamata per contestare l'accertamento induttivo del reddito d'impresa e l'adeguatezza delle presunzioni utilizzate dall'Amministrazione, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto del quesito di diritto.
Art. 2729 c.c.
La norma era invocata in relazione alla necessità di presunzioni qualificate per l'accertamento, ma la Corte non ha valutato la fondatezza sostanziale della doglianza a causa della sua inammissibilità processuale.
Art. 12 della legge n. 212 del 2000
La contestazione relativa alle dichiarazioni rese durante la verifica fiscale senza assistenza di un consulente non è stata esaminata nel merito, perché il motivo era privo del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi proposti contro sentenze pubblicate nel periodo di sua applicazione, la norma imponeva, a pena di inammissibilità, un quesito di diritto esplicito per le violazioni di legge e una chiara indicazione del fatto controverso per i vizi motivazionali. Tali requisiti non potevano essere ricavati implicitamente dal contenuto del motivo.
Art. 112 c.p.c.
Le doglianze di omessa pronuncia sui motivi di appello non sono state esaminate nel merito, in quanto collegate a motivi privi dei requisiti formali necessari per l'accesso al giudizio di cassazione.
Art. 58, comma 5, della legge n. 69 del 2009
La disposizione transitoria ha mantenuto applicabile l'art. 366-bis c.p.c. ai ricorsi contro provvedimenti pubblicati prima del 4 luglio 2009, anche se il ricorso fosse stato proposto successivamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali previsti per il periodo di riferimento: la mancata formulazione di un quesito di diritto o dell'indicazione del fatto controverso può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Una sentenza tributaria non è nulla solo perché sintetica: la nullità sussiste soltanto quando la motivazione non consente in alcun modo di comprendere l'oggetto della lite e le ragioni della decisione.
- Le questioni nuove, soprattutto quelle che richiedono accertamenti di fatto, non possono essere introdotte per la prima volta in memoria o direttamente davanti alla Corte di cassazione.
- Quando un atto impositivo richiama documenti precedenti, la conoscibilità effettiva del documento da parte del contribuente può essere rilevante per escludere una contestazione basata sulla mancata allegazione; la questione deve però essere dedotta tempestivamente e con motivi processualmente ammissibili.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, salvo specifici e correttamente formulati vizi di legittimità.
- Per contestare un accertamento presuntivo occorre indicare con precisione quali presunzioni siano state utilizzate, perché non siano gravi, precise e concordanti e quale specifico errore giuridico o motivazionale sia stato commesso.
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