Cassazione Civile, Ordinanza n. 38088/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di oltre 11 milioni di euro emesso a favore di due banche nei confronti della fideiussore di un finanziamento concesso a una società poi fallita. La fideiussore propose opposizione deducendo, in sintesi: mancato avveramento delle condizioni sospensive previste per l'erogazione delle tranches di finanziamento; violazione dell'art. 1956 c.c. e dei doveri di correttezza e buona fede per avere le banche erogato somme in una situazione di aggravamento del rischio; mancata tempestiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1957 c.c.; inoperatività o estinzione della fideiussione per effetto delle clausole contrattuali e della condotta degli istituti. Il Tribunale rigettò l'opposizione e la Corte d'appello confermò, ritenendo, tra l'altro, che la contestazione delle condizioni sospensive fosse tardiva o comunque superata dall'esecuzione spontanea del contratto da parte delle parti interessate, che il fideiussore non potesse opporre eccezioni spettanti al debitore principale per effetto della deroga pattizia all'art. 1945 c.c., che fosse valida la deroga all'art. 1957 c.c. e che le censure di gravame fossero in parte inammissibili per difetto di specificità. In cassazione la ricorrente articolò otto motivi, lamentando: omesso esame del mancato avveramento delle condizioni sospensive; violazione degli artt. 1353 e 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova; violazione degli artt. 1353, 1358, 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte attribuito valore modificativo a comportamenti concludenti in presenza di una clausola che imponeva la forma scritta della rinuncia; violazione dell'art. 342 c.p.c. per la dichiarata inammissibilità di parte dell'appello; violazione dei doveri di correttezza e buona fede, dell'exceptio doli e degli artt. 1175, 1375, 1955 e 1956 c.c.; violazione degli artt. 1175, 1375, 1321, 1322 e 1957 c.c. in tema di tempestiva escussione; violazione degli artt. 1944 e 1957 c.c. per mancata preventiva escussione dell'intero debito e delle garanzie reali. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi sette motivi perché non si confrontavano adeguatamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata, spesso limitandosi a riproporre le difese di merito o a formulare censure generiche e non autosufficienti; l'ottavo motivo è stato respinto in via derivata, essendo corretta la conclusione secondo cui, in presenza della deroga pattizia all'art. 1957 c.c. e del successivo fallimento della debitrice principale, il beneficio della preventiva escussione non era più opponibile dal fideiussore salvo specifica indicazione di beni aggredibili. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibili i primi sette motivi per difetto di specificità, mancato confronto con le rationes decidendi e violazione dell'onere di autosufficienza; ha ritenuto infondato l'ottavo motivo, perché la doglianza sulla preventiva escussione cadeva in presenza della valida deroga pattizia all'art. 1957 c.c. e della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della debitrice principale. Confermata quindi la legittimità della decisione di merito che aveva mantenuto fermo il decreto ingiuntivo. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1353 c.c.
Richiamato in tema di condizioni sospensive del contratto di finanziamento; la Corte ha ritenuto che le doglianze sul loro mancato avveramento fossero generiche o superate dall'esecuzione consensuale del contratto.
art. 1358 c.c.
Invocato per contestare la rilevanza dei comportamenti delle parti nella fase pendente della condizione; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non autosufficiente e non confrontata con la motivazione d'appello.
art. 1362 c.c.
Richiamato ai fini dell'interpretazione del contratto di finanziamento e della clausola sulla rinuncia scritta; la Corte ha rilevato che la censura non individuava in modo specifico l'errore ermeneutico.
art. 1363 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per denunciare la violazione dei criteri interpretativi; il motivo è stato ritenuto generico.
art. 1375 c.c.
Invocato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte ha escluso che le censure indicassero concretamente un abuso del diritto o una violazione idonea a incidere sulla decisione.
art. 1175 c.c.
Richiamato in relazione ai doveri di correttezza nei rapporti obbligatori; la Corte ha giudicato le doglianze inammissibili perché meramente riproduttive di questioni di merito.
art. 1321 c.c.
Richiamato nel motivo sull'asserita violazione della disciplina del contratto e della garanzia; la censura è stata ritenuta inammissibile o priva di specifico confronto con la ratio decidendi.
art. 1322 c.c.
Invocato per contestare l'autonomia contrattuale e la deroga pattizia; la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva rispetto alla valida deroga convenuta.
art. 1944 c.c.
Richiamato in tema di beneficio della preventiva escussione; la Corte ha affermato che, nel caso di specie, la questione restava assorbita dalla disciplina pattizia e dalla successiva insolvenza della debitrice principale.
art. 1945 c.c.
La Corte ha valorizzato la clausola di deroga, rilevando che il fideiussore non poteva opporre eccezioni spettanti al debitore principale.
art. 1955 c.c.
Richiamato per la perdita della surrogazione del fideiussore; la Corte ha dato rilievo alla deroga pattizia espressa che rendeva la garanzia valida anche in caso di mancato effetto della surrogazione.
art. 1956 c.c.
Invocato per sostenere che le banche avessero aggravato il rischio del garante erogando credito senza autorizzazione; la Corte ha escluso la violazione liberatoria, anche per la conoscibilità delle difficoltà della debitrice principale da parte del fideiussore.
art. 1957 c.c.
La Corte ha ritenuto valida la deroga pattizia all'operatività della norma e ha conseguentemente escluso che il creditore fosse decaduto per non avere agito entro il termine ivi previsto.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere un'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte ha escluso che vi fosse un errore sul riparto probatorio rilevante in cassazione.
art. 342 c.p.c.
Richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello; la Corte ha confermato la declaratoria di parziale inammissibilità per difetto di specificità, rilevando inoltre l'autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 115 c.p.c.
Evocato nel primo motivo per contestare il presunto mancato esame delle allegazioni; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio specificamente dedotto e riconducibile al parametro normativo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Cass., S.U. n. 27199/2017
Richiamata dalla sentenza d'appello sul requisito di specificità dei motivi di gravame; la Cassazione ha ritenuto corretta la linea interpretativa seguita dal giudice di merito.
Cass. n. 22880/2017
Richiamata per affermare che, ove si censuri l'inammissibilità di un motivo di appello, il ricorrente deve trascrivere il contenuto delle doglianze e indicare le ragioni della loro specificità.
Cass. n. 29495/2020
Richiamata a conferma del principio di autosufficienza del ricorso quando si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che non si confrontano in modo puntuale con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, anche quando una sola di esse sia da sola sufficiente a sorreggerla.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e realmente non esaminato; non è sufficiente lamentare un diverso apprezzamento delle prove o una valutazione di merito ritenuta errata.
- La deduzione di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto è inammissibile se non vengono trascritte le clausole rilevanti e non viene spiegato in modo specifico in cosa consista l'errore ermeneutico.
- Il ricorrente che contesta la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità deve riportare nel ricorso il contenuto delle censure formulate in appello, nei limiti necessari a dimostrarne la specificità; il mero rinvio agli atti di merito non basta.
- La deroga pattizia al termine di cui all'art. 1957 c.c. è, in linea di principio, valida se espressamente convenuta; in tal caso il fideiussore non può fondare su tale norma una decadenza del creditore nonostante la mancata azione entro il termine legale.
- Se le parti interessate al finanziamento danno spontanea e completa esecuzione al contratto prima dell'avveramento della condizione sospensiva, la condizione può ritenersi consensualmente privata di efficacia per facta concludentia, nei limiti ricostruiti dal giudice di merito.
- Il fideiussore non può opporre eccezioni spettanti al debitore principale quando abbia validamente rinunciato a tale facoltà con clausola espressa di deroga all'art. 1945 c.c., salvo specifiche contestazioni sulla validità della clausola non adeguatamente dedotte.
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