Cassazione Penale, Sentenza n. 1653/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca, disposta con ordinanza del 10/03/2021, dell'ammissione di Hoxha alla detenzione domiciliare (provvedimento del 14/01/2021) per violazione di legge e carenza di motivazione; il ricorrente deduce che il Tribunale ha revocato la misura senza valutare la possibilità di proseguirla o di adeguare le prescrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la revoca sia stata adottata correttamente ai sensi dell'art. 47-ter, comma 7, legge 26 luglio 1975, n. 354, per sopravvenuta perdita delle condizioni oggettive che avevano reso possibile l'ammissione alla detenzione domiciliare: il centro di accoglienza "Padre Nostro" ha comunicato la sua indisponibilità a ospitare Hoxha e l'UEPE non ha reperito risorse alternative in grado di garantire le prescrizioni (in particolare l'accompagnatore per le attività di volontariato e il controllo sugli allontanamenti). La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale coerente e non illogica, ha escluso la rilevanza di documenti prodotti dopo l'adozione dell'ordinanza impugnata e ha confermato che l'idoneità del luogo di esecuzione è condizione oggettiva imprescindibile per la prosecuzione della misura. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 7
La revoca è prevista quando sopravvengono fatti tali da determinarne l'inidoneità: l'idoneità del luogo di detenzione domiciliare è una condizione oggettiva per l'ammissione e deve permanere durante l'esecuzione; la sopravvenuta perdita giustifica la revoca senza che sia necessario un comportamento colpevole del condannato.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quinquies
Norma richiamata nel contraddittorio come possibile strumento per disporre controlli o affidare esecuzione di obblighi (es. impiego di forze dell'ordine per verifiche); la Corte osserva però che, anche considerando tali strumenti, l'impossibilità oggettiva di attuare le prescrizioni può giustificare la revoca.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per compensare i costi del procedimento.
Massime di principio
- L'idoneità del luogo di esecuzione della detenzione domiciliare (abitazione propria, dimora di terzi o struttura pubblica/assistenziale) è una condizione oggettiva necessaria per l'ammissione e per la prosecuzione della misura: la sua sopravvenuta inidoneità legittima la revoca ai sensi dell'art. 47-ter, comma 7.
- La revoca per sopravvenuta inidoneità non richiede l'accertamento di comportamenti trasgressivi del condannato: basta l'impossibilità oggettiva di assicurare il programma rieducativo e le prescrizioni connesse (es. accompagnatore, controlli sugli allontanamenti).
- Il Tribunale deve accertare l'effettiva impossibilità di reperire soluzioni alternative (es. tramite UEPE o con disposizione di servizi di controllo); l'insussistenza di alternative concrete rafforza la legittimità della revoca.
- Documenti o prove sopravvenute all'adozione del provvedimento impugnato potrebbero non essere prese in considerazione se prodotti tardivamente; chi impugna deve produrre tempestivamente elementi che dimostrino la persistenza delle condizioni.
- In sede di applicazione, il giudice può valutare la possibilità di adeguare prescrizioni o disporre misure compensative, ma tale adattamento non è obbligatorio quando l'attuazione materiale del programma risulta impraticabile.
- Chi intende contestare la revoca dovrebbe dimostrare concretamente la disponibilità della struttura o delle risorse necessarie (es. impegno formale della struttura, disponibilità di accompagnatori, piani di controllo) e farlo prima dell'adozione del provvedimento di revoca.
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