Cassazione Civile, Ordinanza n. 32961/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un aspirante/già supplente del personale ATA aveva adito il giudice del lavoro per contestare il decreto con cui il dirigente scolastico di un istituto aveva disposto la sua decadenza dalle graduatorie di istituto di terza fascia per il profilo di assistente tecnico, con rettifica dei punteggi in altre aree, e il conseguente provvedimento di risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato. Il ricorrente domandava l'annullamento dei provvedimenti, il reinserimento nelle graduatorie con i punteggi originari, l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo determinato dal 1° settembre 2022, la reintegrazione in servizio e il pagamento delle retribuzioni non percepite. Il giudice ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la lite investisse direttamente atti amministrativi. Successivamente il T.A.R. Veneto, investito della riassunzione, ha sollevato conflitto di giurisdizione ritenendo invece che la controversia, avendo ad oggetto la permanenza in graduatoria e l'attribuzione dei punteggi, appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario. In Cassazione la questione era quindi stabilire se la domanda riguardasse la legittimità di atti amministrativi generali/organizzativi, oppure diritti soggettivi derivanti dal rapporto di lavoro privatizzato e dalla corretta gestione della graduatoria di istituto.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, confermando l'impostazione per cui le controversie sulla permanenza nelle graduatorie di istituto del personale scolastico ATA e sulla corretta attribuzione dei punteggi, quando si contestano atti di gestione della graduatoria e non la disciplina generale della stessa, attengono a diritti soggettivi e non alla giurisdizione amministrativa. La pronuncia declinatoria del Tribunale è stata cassata e la causa dovrà essere riassunta dinanzi al Tribunale di Belluno. Non sono state regolate le spese per difetto di attività difensiva delle parti nel regolamento di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
"tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali
attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione su tutte le controversie di lavoro pubblico contrattualizzato; gli atti amministrativi presupposti possono essere disapplicati incidentalmente se illegittimi.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato e la domanda è volta all'accertamento di un diritto soggettivo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anche se si controverta di atti amministrativi presupposti, che possono essere disapplicati in via incidentale.
- La giurisdizione amministrativa si radica solo se viene direttamente contestato l'esercizio del potere amministrativo mediante impugnazione di atti organizzativi o generali di autoregolamentazione; non basta che tali atti siano richiamati come antecedenti della pretesa.
- Le graduatorie scolastiche di istituto, quando formate sulla base di punteggi automatici e senza procedure selettive comparativo-concorsuali, non integrano una procedura concorsuale in senso proprio: il collocamento corretto in graduatoria e la rettifica dei punteggi attengono a posizioni di diritto soggettivo.
- Nei casi di depennamento o rettifica dei punteggi in graduatorie di istituto del personale ATA, l'atto del dirigente scolastico, se incidente sulla gestione della graduatoria e non sulla sua disciplina generale, è sindacabile dal giudice ordinario anche mediante disapplicazione se illegittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
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