Cassazione Penale, Ordinanza n. 08514/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, inoltre, riproponeva censure sull'accertamento della responsabilità e sulla ricostruzione del fatto. La Corte rileva però che il giudice di merito aveva escluso la particolare tenuità in ragione delle modalità della condotta, valorizzando la particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento e dalla violazione dei permessi. Quanto alle doglianze sulla responsabilità e sulla ricostruzione fattuale, esse non potevano essere riproposte in sede di legittimità, soprattutto perché i relativi motivi di appello erano stati rinunciati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla esclusione dell'art. 131-bis c.p., perché sorretta da argomentazioni logiche e non manifestamente illogiche; ha inoltre escluso la possibilità di riesaminare le doglianze sulla responsabilità e sulla ricostruzione del fatto, anche alla luce della rinuncia ai corrispondenti motivi di appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito quando le modalità della condotta e l'intensità del dolo rendano il fatto non oggettivamente tenue; tale valutazione, se logicamente motivata, non è rivalutabile in cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto, quando fondata su elementi concreti come modalità della condotta e intensità del dolo, costituisce apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se non affetto da evidenti vizi logici.
- In sede di legittimità non possono essere riproposte censure dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto o della responsabilità già scrutinata dal giudice di merito.
- La rinuncia ai motivi di appello correlati alla ricostruzione del fatto preclude la riproposizione delle stesse doglianze in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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