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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37690/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del DASPO con obbligo di presentazione (durata 3 anni) per cinque motivi principali: 1) violazione del termine minimo a difesa di 48 ore per la notifica e convalida del provvedimento; 2) compressione del diritto di difesa e impedimento di accesso al fascicolo; 3) difetto di motivazione circa le ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'obbligo di presentazione (in aggiunta al divieto di accesso agli stadi); 4) vessatorietà/ingiustificata estensione dell'obbligo anche per partite "amichevoli" e pregiudizio per l'attività lavorativa del ricorrente; 5) eccesso di potere e sproporzione della durata della misura. Successivamente il difensore ha proposto motivi nuovi sostenendo che la società Brescia Calcio è fallita e che l'estensione soggettiva del DASPO sarebbe illegittima.

La decisione

La Corte dichiarA inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: il primo motivo è infondato perché la mancata convalida di un precedente DASPO non impedisce l'adozione e la tempestiva convalida di un nuovo provvedimento; il secondo motivo è generico e aspecifico (il ricorrente non ha indicato quali atti non gli erano accessibili né l'interesse concreto pregiudicato, inoltre aveva depositato una memoria difensiva tempestiva); il terzo motivo è infondato poiché il ricorrente non ha dimostrato che tra notifica e convalida si sia svolta una manifestazione sportiva cui non ha potuto partecipare; la mancanza di motivazione specifica circa l'obbligo di presentazione è stata considerata solo apparente perché il giudice ha richiamato le caratteristiche violente della condotta e la prognosi di reiterazione; il quarto motivo è respinto in quanto il divieto e l'obbligo possono legittimamente riferirsi anche a "amichevoli" purché programmate e pubblicizzate; il controllo sulla durata è esercitabile dal giudice ma, nel caso, la durata di tre anni è stata ritenuta congrua e proporzionata. Il motivo nuovo è inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 1 e 2

    Regola il divieto di accesso a manifestazioni sportive e l'eventuale obbligo di presentazione presso uffici di polizia; la Corte ammette l'applicazione anche alle partite "amichevoli" se pubblicizzate e richiama la necessità di motivazioni specifiche quando si aggiunge l'obbligo di presentazione al divieto di accesso

  • codice di procedura penale, art. 585, n. 4

    Norma richiamata in relazione ai motivi nuovi depositati (introduzione di nuovi motivi in Cassazione); la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo nuovo ex art. 585, n.4

  • codice di procedura penale, art. 616

    Sanzione per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'articolo per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La mancata convalida di un primo DASPO non impedisce all'autorità di polizia di adottare un nuovo provvedimento sui medesimi fatti; la decorrenza della misura può tuttavia essere considerata dal giudice alla luce della cronologia.
  • Il termine di 48 ore a difesa non trasforma automaticamente in annullabile la convalida se la difesa ha comunque esercitato tempestivamente le proprie prerogative (es. deposito di memoria): per censurare efficacemente la violazione è necessario indicare il concreto interesse leso e quali atti specifici non sono stati accessibili e perché ciò abbia pregiudicato il contraddittorio.
  • L'omessa esplicitazione delle ragioni di "necessità e urgenza" che giustificano l'obbligo di presentazione produce nullità solo se il DASPO è stato effettivamente eseguito prima della convalida e se, tra notifica e convalida, è intervenuta una manifestazione sportiva cui l'interessato non ha potuto partecipare; altrimenti grava sul destinatario la prova del pregiudizio concreto.
  • L'obbligo di presentazione (quid pluris rispetto al divieto di accesso) richiede motivazione specifica relativa alla pericolosità e all'insufficienza del solo divieto di accesso; tuttavia motivazioni mirate alla gravità della condotta possono essere lette come funzionali anche all'obbligo di presentazione se congrue e logiche.
  • Le limitazioni possono estendersi anche alle partite "amichevoli" se queste sono programmate e pubblicizzate in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato; se le amichevoli sono non pubblicizzate o a porte chiuse, l'estensione può risultare ingiustificata.
  • Il giudice della convalida può controllare la durata della misura e ridurla se eccessiva, ma la valutazione sulla proporzionalità tiene conto della gravità della condotta e del rischio di reiterazione; per contestare la durata è necessario argomentare specificamente l'assenza di pericolosità o proporre un termine alternativo motivato.
  • Per eccepire l'illegittimità dell'estensione soggettiva (es. a una società cessata) occorre provare la concreta scomparsa/radazione dell'ente e l'assenza del presupposto materiale della prescrizione; le giurisprudenze richiamate suggeriscono che la sparizione materiale della società può incidere sull'efficacia della prescrizione.

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