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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5002/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al narcotraffico (art. 416-bis) e per detenzione illecita di circa 15 kg di cocaina. Primo motivo: violazione art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione, deducendo che le conversazioni intercettate non provano la partecipazione associativa di Alessandrini e anzi paiono indicare solo uno stretto rapporto di amicizia e solidarietà verso un membro arrestato (Dionisi). Secondo motivo: violazione artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari; si contesta che il Tribunale abbia considerato solo la condotta criminale trascurando la personalità, la concreta attualità del pericolo di recidiva e fattori attenuanti quali lavoro stabile, mezzi di sussistenza leciti e legami familiari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione degli elementi di fatto e che l'ordinanza del riesame risultava adeguatamente motivata: la gravita indiziaria dell'associazione è fondata sulle dichiarazioni del collaboratore Antonino Belnome e su molteplici riscontri tratti dalle intercettazioni, che delineano un'organizzazione verticistica con suddivisione di compiti e ruoli (tra cui il ruolo attribuito ad Alessandrini di partecipare alla riscossione dei proventi e di prestare assistenza ai detenuti). Le intercettazioni sono state ritenute coerenti con l'appartenenza di Alessandrini al sodalizio e con il suo coinvolgimento nel sequestro dei 15 kg di cocaina. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha valutato anche la personalità del ricorrente, la sua pervicacia, la persistente contiguità con i sodali, il concreto pericolo di recidiva e il rischio di inquinamento probatorio (tentativo di ottenere informazioni da un appartenente alle forze dell'ordine). Di conseguenza la misura è stata confermata; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per inammissibilità (euro 3000). Non è disposta la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La fattispecie di associazione di tipo mafioso viene richiamata come aggravante o riferimento al ruolo organizzativo dell'associazione dedita al narcotraffico; la sentenza utilizza la nozione per qualificare la gravità e l'organizzazione verticistica del sodalizio

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto dell'atto motivato: il ricorso contestava vizi di motivazione delle valutazioni probatorie; la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse manifestamente illogica e che la valutazione delle intercettazioni sia questione di fatto riservata al giudice di merito

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri generali per l'applicazione delle misure cautelari e la necessita di considerare le esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che la norma generale è integrata dalla specialità dell'art. 275, comma 3, quando applicabile

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede specifiche fattispecie per le quali opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato la prevalenza della presunzione relativa di cui al comma 3 in presenza di reati associativi e l'onere della difesa di fornire prova contraria specifica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Disposizioni attuative relative all'informazione al direttore dell'istituto penitenziario sulla pronuncia di Cassazione che non dispone la remissione in libertà; la Corte ha disposto l'invio di copia al direttore per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: non è consentita una nuova valutazione degli elementi di fatto o delle intercettazioni se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica o irragionevole
  • Le intercettazioni telefoniche sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; per impugnarne la valutazione occorre dimostrare vizi logici evidenti nella motivazione e non solo proporre una diversa lettura possibile
  • Quando il reato rientra nelle ipotesi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: spetta alla difesa produrre prova specifica e concreta per superare la presunzione, non è sufficiente richiamare il mero decorso del tempo
  • Per contrastare la custodia cautelare è utile fornire elementi concreti sulla personalità e condizione di vita (lavoro stabile, mezzi di sussistenza leciti, legami familiari) e, soprattutto, prove che smentiscano la pervicacia criminale o il rischio di inquinamento probatorio
  • Le circostanze che evidenziano un ruolo organizzativo (ruoli ripartiti, gestione collettiva di fondi, partecipazione alla riscossione dei proventi, interventi dopo sequestri rilevanti) rafforzano la gravità indiziaria e la fondatezza della misura cautelare

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