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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36190/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi dall'Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione della medesima sentenza del TAR Sicilia, con la quale era stato accolto il ricorso della proprietaria di un lotto di terreno occupato dal Comune di Catania e il Comune era stato condannato ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con previsione di criteri per la quantificazione del risarcimento da occupazione illegittima. Nel primo giudizio, promosso dalla procuratrice generale della proprietaria, la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio contro l'annullamento dell'avviso di liquidazione; nel secondo, promosso dagli eredi della proprietaria, la CTR aveva parimenti respinto l'appello erariale contro l'annullamento dell'avviso. In cassazione l'Agenzia deduceva, con unico motivo nel secondo ricorso, violazione e falsa applicazione dell'art. 8, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, sostenendo che la sentenza amministrativa dovesse essere tassata con imposta di registro proporzionale del 3% perché riconducibile agli atti che definiscono il giudizio e recano condanna patrimoniale; nel primo ricorso, invece, il ricorso era stato notificato a soggetti diversi dalla parte effettivamente legittimata a contraddire, con conseguente eccezione di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva. Ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 25795/2022 per difetto di corretta notifica alla parte da intimare, poiché l'impugnazione non era stata notificata alla vittoriosa in appello ma ad altri soggetti. Quanto al ricorso n. 3724/2023, lo ha rigettato nel merito: ha ritenuto che la sentenza del TAR non contenesse una condanna al pagamento di somme di denaro, ma solo l'ordine al Comune di adottare un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis, con eventuale futura e autonoma quantificazione dell'indennizzo/risarcimento subordinata a un fatto ulteriore e incerto. Per tale ragione, la pronuncia amministrativa non rientrava tra gli atti soggetti all'imposta di registro proporzionale del 3% ex art. 8, comma 1-bis, Tariffa parte I, d.P.R. 131/1986. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione e l'assenza di precedenti di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, parte I, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Assogna all'aliquota proporzionale del 3% gli atti del Consiglio di Stato e dei TAR che definiscono, anche parzialmente, il giudizio e recano condanna al pagamento di somme di denaro diverse dalle spese processuali; non si applica quando la sentenza non contiene una concreta condanna pecuniaria.

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La tassazione degli atti, incluse le sentenze presentate alla registrazione, va effettuata secondo l'intrinseca natura e gli effetti dell'atto risultanti dal suo contenuto, senza ricorrere a elementi estranei.

  • art. 43, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Per i provvedimenti giurisdizionali rinvia ai criteri di computo della base imponibile previsti per gli atti che producono effetti analoghi.

  • art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Il provvedimento di acquisizione sanante e il correlato indennizzo costituiscono il fatto costitutivo di un'eventuale futura quantificazione patrimoniale, non già una somma di denaro già liquidata nella sentenza amministrativa.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per affermare che, nella tassazione della sentenza, il giudice tributario deve attenersi al contenuto coperto da giudicato e non può cercare elementi diversi da quelli risultanti dall'atto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione di una sentenza deve basarsi esclusivamente sul contenuto testuale e sugli effetti giuridici immediati della pronuncia, senza utilizzare elementi estranei o fatti futuri e incerti.
  • L'aliquota proporzionale prevista per le sentenze amministrative che recano condanna al pagamento di somme di denaro si applica solo quando la pronuncia contenga una concreta e attuale statuizione pecuniaria; non basta che essa presupponga, sul piano logico-giuridico, una successiva quantificazione monetaria.
  • Una sentenza che ordina soltanto l'adozione di un provvedimento amministrativo, rinviando a un successivo atto la determinazione dell'indennizzo o del risarcimento, non integra una condanna al pagamento di somme ai fini del tributo di registro.
  • La tassazione dei provvedimenti giurisdizionali segue la loro intrinseca natura e i loro effetti, non la ricostruzione di contenuti ulteriori desumibili da atti esterni o da sviluppi processuali eventuali.
  • L'erronea notificazione del ricorso per cassazione a soggetti diversi dalla parte effettivamente legittimata a contraddire comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte di registroImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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