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Sentenza

Sentenza n. 3456/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 3980/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 3 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202600424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la Carta docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.000,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 14 gennaio 2025, era passata in giudicato e, alla data del ricorso per ottemperanza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione giudiziale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva eseguito il titolo. La ricorrente ha pertanto chiesto l’ordine di adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale ordinario costituiva titolo passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, necessario per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di prova dell’integrale adempimento, il Ministero è stato condannato a erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, per complessivi € 2.000,00. Per il caso di persistente inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da eseguire nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo residuo e adottare gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, alla rifusione del contributo unificato e al pagamento diretto ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudice ha utilizzato la norma per verificare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario, attestato dalla cancelleria.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La norma prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione prima dell’avvio dell’esecuzione giudiziale.

  • art. 474 c.p.c.

    La sentenza dotata di attestazione di conformità è stata considerata titolo esecutivo idoneo, ai fini dell’esecuzione, se notificata presso la sede del debitore.

Massime di principio

  • L’ottemperanza può essere proposta nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione in copia conforme ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti degli enti pubblici.
  • In assenza di prova dell’integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l’attività esecutiva richiesta; quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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