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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15116/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, in parziale riforma del Tribunale di Siracusa, aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni capi (A, B, D), confermato la responsabilità penale per i reati tributari ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (capi C, E, G, annualità 2012-2014) e art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 (capo F, annualità 2013) e rideterminato la pena in 1 anno e 2 mesi. Con ricorso per Cassazione l'imputato deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella qualificazione e nella quantificazione dell'imposta evasa, lamentando che i giudici avrebbero fatto affidamento esclusivo su presunzioni tributarie e sul p.v.c. senza accertare costi e ricavi effettivi e senza considerare fatture non incassate o detraibili in misura diversa; richiamava anche la necessità, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022, della produzione delle certificazioni rilasciate ai sostituiti per provare l'omesso versamento di ritenute; (2) eccessività della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento allo stato di difficoltà dell'impresa e all'assenza di precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico: la difesa non ha specificamente contestato la metodologia di calcolo dell'imposta evasa indicata nel p.v.c. e non ha prodotto documentazione atta a confutare le risultanze della G.d.F.; le censure sulla sussistenza del dolo sono inammissibili sia per essere questioni non devolute in appello (quanto al dolo ex art.5) sia perché, con riguardo all'art.10-bis, non sono stati allegati elementi puntuali in grado di dimostrare l'impossibilità concreta del versamento (l'importo contestato era di €888.566). Quanto agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022, la Cassazione ha precisato che, pur potendo la questione essere rilevata d'ufficio, nel caso concreto la prova del reato si fondava su documenti diversi dal solo modello 770 (c.n.r. e p.v.c.) e il ricorrente non ha dimostrato che la responsabilità penale fosse stata accertata unicamente sulla base della dichiarazione. Il secondo motivo (pena/attenuanti) è stato ritenuto generico: la valutazione sulle attenuanti è sindacabile limitatamente alla non contraddittorietà della motivazione e qui la Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esclusione per l'ingente ammontare delle imposte evase e la reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa dal dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma riferita ai reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti inesistenti); la responsabilità stata ritenuta accertata in primo grado e confermata in parte in appello

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Disposizione sull'omesso versamento delle ritenute; la Corte ha richiamato la necessità che il mancato versamento riguardi ritenute "certificate" a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, ma ha ritenuto che nel caso concreto la prova del reato poggiasse su c.n.r. e p.v.c., non solo sul modello 770

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici e quindi inammissibili

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai mezzi di prova e alla valutazione delle risultanze del p.v.c. effettuata dai giudici di merito

  • art. 2 cod. pen.

    Principio per cui questioni di diritto rilevabili d'ufficio possono essere esaminate anche in sede di legittimità; richiamato in relazione all'effetto della sentenza costituzionale

  • art. 45 cod. pen.

    Richiamato per affermare che l'insolvenza dei debitori non giustifica l'omesso versamento delle ritenute, essendo questione di gestione delle somme da parte del sostituto d'imposta

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; il giudice del merito valuta i fattori e la Cassazione sindaca solo la non contraddittorietà della motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso e che la Corte ha applicato per la condanna del ricorrente

  • d.lgs. n. 158 del 2015, art. 7, comma 1, lett. b)

    "dovute sulla base della stessa dichiarazione o"

    La Corte costituzionale (n. 175/2022) ha dichiarato incostituzionale la parte indicata; per effetto della declaratoria è stato ripristinato il regime precedente, con l'effetto che l'art.10-bis richiede ora che l'omesso versamento riguardi ritenute certificate

  • Corte costituzionale, sent. n. 175 del 2022

    "dovute sulla base della stessa dichiarazione o"

    Ha limitato l'efficacia di alcune modifiche normative rendendo necessaria, per la rilevanza penale, la prova delle certificazioni rilasciate ai sostituiti; la decisione è rilevabile d'ufficio ma nel caso concreto non ha mutato l'esito per mancanza di allegazioni specifiche difensive

Massime di principio

  • Per impugnare utilmente in Cassazione questioni di calcolo dell'imposta evasa è necessario dedurre in modo specifico e dettagliato gli errori di metodo o i dati di fatto non considerati dal p.v.c.; censure generiche sono inammissibili.
  • Non è possibile sollevare in Cassazione questioni che non siano state devolute al giudice d'appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; dunque le doglianze sul dolo non dedotte in appello possono essere irricevibili in legittimità.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022, per il reato di omesso versamento di ritenute (art.10-bis) la rilevanza penale richiede prova delle certificazioni rilasciate ai sostituiti; l'omesso versamento risultante solo dalla dichiarazione può costituire illecito amministrativo tributario.
  • L'impossibilità di versare per carenza di liquidità dell'impresa non esonera il sostituto d'imposta dalla responsabilità penale se le somme erano nella sua disponibilità; l'eventuale distrazione di fondi è valutata come scelta gestionale del sostituto.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena è valutazione di merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica; mere asserzioni d'irragionevolezza sono inammissibili.
  • Se la G.d.F. determina l'imposta evasa mediante metodo deduttivo basato su documentazione contabile e il difensore non produce documenti contrari, il quadro probatorio resta confermato; la difesa ha l'onere di fornire elementi probatori alternativi.

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