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Sentenza

Sentenza del 15/04/2019 n. 839 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - accertamento - immobile in comodato - locazione - godimento indiretto - è legittimo - redditi da fabbricato - comodatario percettore - proprietario - è estraneo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione del soggetto tenuto a dichiarare il reddito prodotto da un immobile concesso in comodato e successivamente locato a terzi. Il comodatario sosteneva, in sostanza, di non essere proprietario dell'immobile e di non poter quindi essere considerato titolare del relativo reddito. È stato invece ritenuto rilevante il fatto che egli traesse un godimento economico, anche indiretto, dall'immobile mediante la locazione a terzi.

La decisione

L'accertamento è stato ritenuto legittimo. Il comodatario, pur non essendo proprietario né titolare di un diritto reale sull'immobile, è considerato percettore del reddito derivante dalla locazione e deve pertanto dichiararlo ai fini IRPEF. Il reddito non deve essere imputato automaticamente al proprietario, poiché non esiste una necessaria corrispondenza tra titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale e imputazione del reddito prodotto dal fabbricato.

Norme richiamate

  • Disciplina IRPEF dei redditi dei fabbricati

    Il reddito derivante dall'utilizzo o dalla locazione dell'immobile è imputato al soggetto che ne ha l'effettiva disponibilità economica e ne trae il godimento, anche indiretto, non necessariamente al proprietario.

  • Contratto di comodato

    Il comodatario può risultare fiscalmente obbligato rispetto ai redditi prodotti dall'immobile quando, anziché utilizzarlo personalmente, lo concede a terzi a titolo oneroso e ne acquisisce i relativi proventi.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, la titolarità del reddito può dipendere dalla concreta disponibilità e dal godimento economico del bene, non soltanto dalla proprietà formale.
  • Il comodatario che concede a sua volta l'immobile in locazione e incassa i canoni deve generalmente dichiarare il reddito percepito, anche se non è proprietario.
  • Il proprietario non è automaticamente il soggetto tenuto a dichiarare i canoni quando questi sono percepiti da un diverso soggetto che dispone validamente dell'immobile.
  • Nei rapporti tra proprietario e comodatario è essenziale verificare il contenuto del contratto, l'autorizzazione alla sublocazione o alla concessione a terzi, l'effettivo percettore dei canoni e la documentazione dei pagamenti.
  • La mera assenza di un diritto reale sull'immobile non esclude, da sola, l'obbligo fiscale del soggetto che ne trae un reddito.

Testo integrale

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