Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38953/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Il motivo unico dedotto era la violazione dell'art. 85, comma 2, del d.lgs. n. 150/2022: la difesa sosteneva che, essendo il reato divenuto perseguibile a querela e non essendo la querela stata acquisita entro il termine di 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto (scaduto il 19/01/2023), la misura cautelare in corso di esecuzione aveva perso efficacia e doveva essere revocata. Il Tribunale del Riesame aveva ritenuto invece che la misura non fosse in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore, per via dell'evasione e della latitanza dell'imputata.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che la misura cautelare fosse in corso di esecuzione (era stata eseguita, aveva determinato il decreto di latitanza e il mandato di arresto europeo) e che la cattura avvenuta il 20/01/2023 fosse successiva alla scadenza del termine di 20 giorni previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022, senza che la querela fosse stata acquisita entro tale termine. Ne è conseguito che la privazione della libertà non era sorretta da valido titolo cautelare: l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e la misura cautelare dichiarata inefficace, con disposizione di immediata liberazione della ricorrente se non detenuta per altra causa; gli atti sono trasmessi agli uffici ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 9 ottobre 2022 n. 150 (Riforma Cartabia), art. 85

    "Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. ..."

    La Corte ha ritenuto che le misure in corso di esecuzione godono di una temporanea 'ultrattività' di 20 giorni dalla entrata in vigore della norma; se la querela non è acquisita entro quel termine la misura perde efficacia. Tale ultrattività si applica solo quando la misura sia effettivamente in corso di esecuzione.

  • Codice penale, artt. 624 e 625 n. 6

    Individuano il delitto contestato (furto aggravato) che, per fatti antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, è diventato procedibile a querela; questo cambiamento ha attivato la disciplina transitoria dell'art. 85.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Disciplina l'applicabilità delle misure cautelari in relazione alle condizioni di procedibilità; la mancanza della condizione di procedibilità è causa che esclude l'applicabilità della misura.

  • Codice di procedura penale, artt. 299, 300, 304

    Riguardano l'efficacia, la sospensione o l'estinzione delle misure cautelari e i casi in cui una misura non si considera piu in corso di esecuzione. La Corte ha richiamato tali norme per definire quando una misura sia ancora efficace.

  • Codice di procedura penale, art. 303

    Richiamato in relazione alla sospensione dei termini durante il periodo transitorio previsto dall'art. 85.

  • Codice di procedura penale, art. 346

    Norma richiamata dall'art. 85 comma 2-bis per l'applicazione durante la pendenza del termine transitorio; la Corte ne ha tenuto conto nel quadro della disciplina transitoria.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Prevede l'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, comprese le mancanze di condizioni di procedibilità; la Corte l'ha citato per sostenere che la mancanza della querela incide sull'applicabilità della misura.

  • Norma modificativa L. 24 maggio 2023 n. 60, art. 380 c.p.p.

    La legge ha modificato l'arresto obbligatorio in flagranza per reati perseguibili a querela consentendo l'arresto anche se la querela non è contestualmente proposta quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, ma imponendo la presentazione entro 48 ore; la Corte ha richiamato la modifica per distinguere i diversi profili di applicazione della procedibilità a querela.

  • Codice di procedura penale, art. 381

    Regola l'arresto facoltativo in flagranza in relazione alla necessità della querela; utile per comprendere la regola generale che la privazione della libertà per reati a querela è condizionata all'intervento della querela.

  • Codice di procedura penale, art. 626

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di trasmissione degli atti dopo la dichiarazione di inefficacia della misura.

Massime di principio

  • Quando un reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 diventa procedibile a querela, la querela puo essere presentata entro 20 giorni dall'entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; trascorso il termine, le misure cautelari in corso di esecuzione perdono efficacia se la querela non è acquisita.
  • La nozione di misura 'in corso di esecuzione' comprende anche il provvedimento già eseguito che abbia prodotto effetti esecutivi (es. arresti domiciliari seguiti da aggravamento e decreto di latitanza/mandato di arresto europeo): in tali casi il periodo di ultrattività di 20 giorni si applica.
  • Se l'esecuzione della misura cautelare avviene dopo la scadenza del termine di 20 giorni e la querela non è intervenuta, la privazione della libertà non ha valido titolo e deve essere dichiarata inefficace con immediata liberazione, salvo diversa causa di detenzione.
  • Il giudice deve verificare, al momento dell'adozione o dell'esecuzione della misura, la sussistenza della condizione di procedibilità quando il reato è soggetto a querela; la disciplina transitoria consente un limite temporaneo, non una proroga indefinita dell'efficacia cautelare.
  • Per gli arresti in flagranza si applicano regole speciali (anche successive modifiche normative): in alcuni casi è consentito l'arresto anche se la querela non è ancora acquisita, ma con obblighi di tempestiva ricerca della persona offesa e termini per la presentazione della querela (es. 48 ore), diversamente l'arrestato va liberato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.