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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41152/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio del telefono cellulare del Rubino e disposto la restituzione della copia forense. Il Tribunale aveva dichiarato inutilizzabili, ai sensi dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., le intercettazioni ambientali eseguite in un distinto procedimento (n. 12102/2023 R.G.N.R.), ritenendo che la vicenda corruttiva non fosse connessa ai reati per i quali erano state autorizzate le captazioni e che per il reato di corruzione non sussistesse l'arresto obbligatorio in flagranza. Il Pubblico Ministero ha dedotto che: 1) l'inutilizzabilità non impedisce che le intercettazioni siano impiegate quale notitia criminis e possano fondare un decreto di sequestro probatorio; 2) sussistevano ulteriori elementi indiziari (sms/WhatsApp, pedinamenti, danaro contante) idonei a giustificare il sequestro anche in assenza delle intercettazioni; 3) le intercettazioni rientravano nell'ambito cognitivo del decreto autorizzativo originario (o erano connesse ex art. 12 c.p.p.) e pertanto non erano precluse dall'art. 270, comma 1; inoltre la questione è stata sollevata anche con richiamo all'art. 270, comma 1-bis in relazione all'uso di captatore informatico.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che il Tribunale di Brescia abbia motivato in modo meramente apparente la dichiarazione di inutilizzabilità, non avendo verificato se gli altri elementi indiziari acquisiti (conversazioni WhatsApp, pedinamenti, danaro contante) fossero comunque idonei a giustificare il decreto di sequestro probatorio. La Corte ha inoltre chiarito che il divieto dell'art. 270, comma 1, non si applica quando le intercettazioni riguardino reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o quand'anche il fatto sia rientrato, nel suo nucleo centrale, nella valutazione compiuta dal giudice autorizzativo ab origine (anche in assenza di formale iscrizione nel registro degli indagati). Ha richiamato la giurisprudenza sulle captazioni e sul principio per cui l'inutilizzabilità non vieta lo svolgimento di nuove indagini né la formazione di un nuovo procedimento fondato su quanto emerso. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Brescia perché riesamini la richiesta di riesame alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate; la Corte interpreta il divieto come non applicabile quando i risultati riguardino reati connessi ex art. 12 c.p.p. o quando il fatto sia rientrato nel nucleo centrale della valutazione effettuata dal giudice autorizzativo; inoltre l'inutilizzabilità non impedisce che le intercettazioni fungano da notitia criminis per nuove indagini.

  • art. 270, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'uso di captatore informatico: può consentire utilizzazioni più ampie delle captazioni informatiche nel procedimento in esame, secondo i limiti e le condizioni previsti dalla norma.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Connessione tra reati: se i reati sono connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., i risultati delle intercettazioni autorizzate possono essere utilizzati anche per i reati connessi, rientrando nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità delle intercettazioni: gli accertamenti devono rientrare nei parametri indicati da questa norma per la loro utilizzazione, limite che la Corte impone di verificare in sede di riesame.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamata per distinzione: la Corte osserva che, a differenza delle nullità disciplinate dall'art. 185, non opera un principio generale di trasmissibilità del vizio (inutilizzabilità derivata) in assenza di espressa disposizione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Rilevato solo per distinguere il grado di indizi richiesto: il fumus commissi delicti richiesto per il sequestro probatorio non richiede la gravità indiziaria di cui all'art. 273.

  • art. 324, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per stabilire la competenza per il nuovo giudizio di riesame al Tribunale di Brescia, cui la Corte rinvia la causa.

Massime di principio

  • L'inutilizzabilità di intercettazioni in un procedimento non impedisce che gli stessi elementi emergenti siano utilizzati come notitia criminis per l'iscrizione di un nuovo procedimento o per adottare provvedimenti cautelari (es. sequestro probatorio), purché sussistano ulteriori elementi indiziari concreti.
  • Il fumus commissi delicti per un sequestro probatorio richiede elementi concreti e persuasivi, non la gravità indiziaria: il giudice del riesame deve valutare la congruità complessiva degli elementi esposti, inclusi quelli addotti dalla difesa, senza effettuare un processo nel processo.
  • Il divieto dell'art. 270, comma 1, non si applica quando i risultati delle intercettazioni riguardino reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o quando il fatto contestato nel nuovo procedimento rientrava nel 'nucleo centrale' della autorizzazione originaria, anche in assenza di formale iscrizione nel registro degli indagati.
  • Se le intercettazioni sono state autorizzate in un procedimento originario unitario e poi il procedimento viene frazionato, le captazioni legittimamente acquisite possono restare utilizzabili anche per le ipotesi esternate, nei limiti dell'art. 266 c.p.p.
  • Nell'esame di un ricorso contro il riesame del sequestro, il giudice deve svolgere un controllo effettivo e motivato su tutte le risultanze processuali: non basta dichiarare l'inutilizzabilità delle intercettazioni senza verificare se gli altri elementi probatori residui giustifichino il provvedimento cautelare.
  • L'impiego di captatori informatici e le relative disposizioni (art. 270, comma 1-bis) possono influire sulla valutazione di utilizzabilità delle captazioni e devono essere valutate specificamente dal giudice nel contesto del caso.
  • In caso di motivazione insufficiente o apparente del giudice di merito, la sentenza deve essere annullata e rinviata, con indicazione dei principi di diritto che devono essere applicati nel nuovo esame.

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