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Sentenza

Sentenza n. 131/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, n. 95 del 21.02.2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, n. 95 del 21 febbraio 2025, relativa al pagamento del bonus carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza civile passata in giudicato con la quale il Tribunale di Perugia, quale giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il bonus. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto, richiamando la necessità di presentare una nuova richiesta attraverso le procedure amministrative e telematiche indicate in avvisi pubblicati sul sito ministeriale e dell'USR Umbria, nonché i doveri di collaborazione, buona fede e correttezza del creditore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in forza della sentenza civile. Ha ritenuto non opponibile alla creditrice la pretesa del Ministero di subordinare l'esecuzione del giudicato alla presentazione di una nuova domanda amministrativa e all'attesa, priva di tempi certi, della lavorazione della posizione. In assenza di modifiche nelle procedure amministrative e nei tempi di pagamento, il Collegio ha confermato che tali oneri eccedono i limiti dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sul creditore e che nessuna norma impone al docente di seguire nuovamente la procedura telematica né sospende il diritto di agire in giudizio. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare tutte le somme spettanti e ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta della ricorrente in caso di mancato adempimento, provveda al rilascio della carta docente, all'accredito degli importi e a ogni ulteriore pagamento dovuto, adottando gli atti amministrativi e contabili necessari. Al commissario spetterà un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l'aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile.

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR lo utilizza per ordinare al Ministero gli adempimenti necessari e predisporre la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla norma è stato indicato dalla ricorrente quale presupposto per agire esecutivamente nei confronti dell'amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio secondo i minimi tariffari applicabili a controversie esecutive analoghe.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme, l'amministrazione deve dare completa esecuzione al comando giudiziale e non può subordinare il pagamento alla presentazione di una nuova domanda amministrativa quando tale ulteriore adempimento non è previsto da alcuna norma.
  • I doveri di correttezza, buona fede e leale collaborazione del creditore pubblico non possono essere interpretati nel senso di imporre al creditore di attendere senza tempi certi la lavorazione amministrativa della propria posizione prima di esercitare la tutela giurisdizionale o di ottenere l'esecuzione del giudicato.
  • In assenza di adempimento spontaneo, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta, condizionando l'esercizio sostitutivo all'infruttuoso decorso del termine e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari per realizzare integralmente il contenuto della condanna, compreso il rilascio di un beneficio economico su supporto elettronico e l'accredito delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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