Cassazione Penale, Sentenza n. 40276/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) omessa valutazione e errata applicazione dell'art. 628 c.p. con riferimento al mancato riconoscimento della diminuente per lieve entita' alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale; (2) mancata riqualificazione in tentato furto e conseguente esclusione della non punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis c.p.); (3) mancata riqualificazione in tentata rapina impropria; (4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. in relazione al modico valore della merce e alla mancata lesione significativa; (5) omessa motivazione sulla quantificazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i motivi manifestamente infondati eccetto il primo: ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi sulla riqualificazione in tentato furto e tentata rapina impropria, nonché l'impugnazione sulla dosimetria della pena. Tuttavia, avendo la Corte Costituzionale (sent. n.86/2024) dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, comma 2, nella parte che non prevedeva la diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entita', la Cassazione ha accolto il primo motivo nella parte indicata: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante di lieve entita' e ha disposto il rinvio alla Corte di appello per una nuova valutazione, secondo i criteri delineati dalla Corte Costituzionale. Le condanne e la quantificazione della pena sono state confermate nella parte non interessata dall'annullamento.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Riguarda il delitto di rapina impropria; la Corte di cassazione ha ritenuto che, alla luce della pronuncia costituzionale n.86/2024, il giudice di merito debba ora valutare la riconducibilita' del fatto alla ipotesi di lieve entita' e, se sussistente, applicare la diminuzione della pena fino a un terzo.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilita' per particolare tenuita' si applica agli illeciti per i quali il fatto non raggiunge una rilevanza penale significativa; la Corte ha ritenuto inammissibile la ricostruzione in termini di tentato furto e quindi non applicabile l'art.131-bis nel caso concreto di rapina impropria consumata.
art. 62 n.4 cod. pen.
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuita' richiede valutazione complessiva non solo del valore economico del bene ma anche delle conseguenze dannose e lesive sulla persona; nel caso di rapina la presenza di violenza rilevante puo' escluderne l'operativita', come correttamente motivato dalla Corte d'appello.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Disposizioni sulla determinazione della pena. La Corte ha rilevato che la quantificazione non e' stata oggetto di specifico motivo di appello e quindi non e' stata accolta la censura per mancata motivazione sulla pena nella sede di legittimita'.
Corte Costituzionale, sentenza n.86 del 16/04/2024
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, comma 2, cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena comminata per il delitto di rapina impropria sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi e le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
La pronuncia integra la disciplina della rapina impropria introducendo espressamente la possibilita' di una diminuzione fino a un terzo quando il fatto, valutato complessivamente, risulti di lieve entita'; il giudice di merito e' ora tenuto a verificare tale profilo.
Sezioni Unite, n.34952 del 19/04/2012 (Reina)
Principio secondo cui la rapina impropria si consuma con la sola sottrazione della cosa; la tentativita' sussiste quando gli atti idonei alla sottrazione non si completano per cause indipendenti dalla volonta' dell'agente e la violenza e' posta in essere per assicurare l'impunita'. Questo criterio e' stato richiamato per escludere la ricostruzione come tentativo nel caso concreto.
Sez. 2, n.15584 del 12/02/2021 (Bevilacqua)
Orientamento secondo cui il controllo del personale di vigilanza non esclude automaticamente la sussistenza della sottrazione: l'intervento della vigilanza puo' impedire l'impadronimento autonomo ma non retroagire sull'avvenuta sottrazione; principio usato dalla Corte d'appello per ritenere consumata la sottrazione nel caso.
Massime di principio
- Se il soggetto esce dal punto vendita con beni occultati e supera la barriera delle casse senza pagare, e' molto probabile che si configuri la sottrazione e quindi, ove si eserciti violenza per assicurarsi il possesso o l'impunita', la fattispecie sara' quella della rapina impropria piuttosto che del furto.
- Il controllo o l'intervento del personale di vigilanza non esclude di per se la sottrazione: va distinto il momento dell'apprensione (sottrazione) dall'effettivo impossessamento autonomo; la presenza della vigilanza puo' impedire l'impadronimento ma non annulla la sottrazione gia' avvenuta.
- La causa di non punibilita' per particolare tenuita' (art.131-bis) e' applicabile solo se il fatto, nel suo complesso, non raggiunge rilevanza penale; nel caso di violenza o minaccia volta a garantire il possesso o l'impunita', tale causa difficilmente trova applicazione.
- Per valutare l'attenuante del danno di speciale tenuita' (art.62 n.4) nei reati plurioffensivi come la rapina, il giudice deve considerare oltre al valore economico anche gli effetti lesivi sulla persona e la gravita' della condotta violenta; non basta il modico valore se la violenza e' significativa.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024, nei casi di rapina impropria il giudice deve esaminare specificamente se il fatto risulti di lieve entita' e, in caso positivo, applicare la diminuzione di pena fino a un terzo.
- In fase di impugnazione e di Cassazione e' importante proporre motivi specifici sulla quantificazione della pena se si vuole sindacare la dosimetria: l'omessa specifica censura in appello puo' determinare l'inammissibilita' della doglianza in sede di legittimita'.
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