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Ordinanza

Ordinanza n. 188/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa201602190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di voltura dell’autorizzazione sanitaria e del rapporto di accreditamento di una casa di cure a favore di altra società, con gli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico che disponeva la voltura dell’autorizzazione sanitaria e del rapporto di accreditamento della casa di cure in favore di una diversa società, nonché gli atti istruttori e presupposti adottati dalla Regione e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. Il giudizio era stato sospeso con precedente ordinanza del TAR. Il Presidente aveva poi disposto due volte incombenti istruttori per verificare, da un lato, se fosse venuta meno la causa della sospensione e, dall’altro, se persistesse l’interesse della ricorrente alla decisione. La ricorrente, in riscontro all’ultima ordinanza, ha depositato documenti riferendo che era ancora pendente un giudizio civile, comprendente un ricorso per cassazione contro una sentenza non definitiva e una causa in attesa della sentenza definitiva. Il TAR ha ritenuto necessari ulteriori chiarimenti documentati sullo stato del giudizio ordinario e sulla persistente attualità dell’interesse alla prosecuzione del giudizio amministrativo.

La decisione

Il Presidente del TAR non ha definito il merito né dichiarato l’improcedibilità del ricorso. Ha disposto ulteriori incombenti istruttori, assegnando alle parti il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per fornire documentati chiarimenti sullo stato del giudizio ordinario da cui dipendeva la sospensione e sulla persistenza dell’interesse della ricorrente alla decisione. La decisione è stata adottata richiamando la facoltà presidenziale di verificare, nei giudizi sospesi o interrotti, la permanenza delle ragioni della sospensione e fissare d’ufficio l’udienza dopo la loro cessazione. È stato inoltre ribadito che l’inerzia della parte onerata di dichiarare e documentare l’attualità dell’interesse può concorrere a fondare una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita uno specifico utilizzo nella motivazione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base per valutare il comportamento processuale della parte e trarre elementi di prova dalla mancata produzione o dichiarazione richiesta.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita uno specifico utilizzo nella motivazione.

  • art. 80, comma 3-bis, c.p.a.

    In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il Presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.

    Attribuisce al Presidente il potere di disporre istruttoria nei giudizi sospesi o interrotti per verificare la permanenza delle ragioni della sospensione o interruzione; una volta cessate tali ragioni, l’udienza deve essere fissata d’ufficio dopo tre mesi.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della rilevanza del comportamento processuale della parte ai fini della valutazione della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 17, comma 7, lett. a), n. 4), d.l. 9 giugno 2021, n. 80

    Indicato quale disposizione che ha aggiunto l’art. 80, comma 3-bis, c.p.a.

  • l. 6 agosto 2021, n. 113

    Indicata quale legge di conversione, con modificazioni, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80.

Massime di principio

  • Nei giudizi sospesi o interrotti, il Presidente del giudice amministrativo può disporre d’ufficio incombenti istruttori per verificare se persistano le ragioni che hanno determinato la sospensione o l’interruzione e per accertare l’attualità dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando una parte sia stata specificamente onerata di dichiarare e documentare la permanenza dell’interesse alla decisione e rimanga inerte o fornisca riscontri insufficienti, il giudice può valorizzare tale comportamento processuale, unitamente agli altri elementi acquisiti, ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mera dichiarazione di permanenza dell’interesse può non essere sufficiente quando il giudice abbia richiesto anche chiarimenti documentati sul fatto sopravvenuto che ha determinato la sospensione; la mancata produzione degli elementi richiesti può costituire indizio del venir meno dell’interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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