Sentenza n. 15698/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura concorsuale per la qualifica di operatore dei vigili del fuoco, fondato sul giudizio di non idoneità per massa grassa pari al 32,5%, e verbale della commissione medica nella parte relativa alla misurazione della massa grassa
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta il 2 dicembre 2025, all’esito della visita medica del 20 novembre 2025, per il superamento del parametro di massa grassa previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.m. 166/2019. Ha dedotto la violazione di tale decreto e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, contestando inoltre la proporzionalità dell’applicazione ai candidati operatori dei requisiti fisici previsti per i ruoli operativi, benché le mansioni degli operatori non siano quelle proprie del soccorso operativo. Ha prodotto accertamenti bioimpedenziometrici svolti presso una struttura accreditata, che indicavano massa grassa del 23% l’11 novembre 2025 e del 22% il 25 novembre 2025, prospettando una possibile anomalia dei macchinari della commissione. Ha inoltre richiamato la finalità di stabilizzazione della procedura concorsuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto decisivo che il bando applicasse ai candidati al ruolo degli operatori i requisiti dell’art. 1 del d.m. 166/2019, relativi ai ruoli con funzioni operative, anziché quelli dell’art. 2, specificamente dettati per i ruoli tecnico-professionali. La disciplina concorsuale deve essere proporzionata al profilo e alle mansioni effettivamente richieste: le funzioni degli operatori, descritte dall’art. 70 del d.lgs. 217/2005, non giustificano l’imposizione dei parametri fisici più rigorosi propri del personale operativo. Inoltre, l’art. 12, comma 2, del d.l. 69/2023 prescriveva per la procedura in questione la valutazione secondo l’art. 2 del d.m. 166/2019. L’illegittimità della clausola del bando che richiamava l’art. 1, già accertata con efficacia erga omnes, comporta l’illegittimità dell’esclusione. Il TAR non ha fondato autonomamente la decisione sulla discrasia tra gli accertamenti medici o sulla prospettata anomalia delle apparecchiature. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00 per le spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 2 d.m. 166/2019
Ebbene, l’art. 2 citato disciplina i “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali”, diversamente dall’art. 1 – non richiamato – che, invece, reca “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative”.
Per l’accesso al ruolo degli operatori, appartenente ai ruoli tecnico-professionali, rilevano i requisiti di idoneità dell’art. 2, non quelli più stringenti previsti dall’art. 1 per il personale che svolge funzioni operative.
art. 12, comma 2, d.l. 69/2023
Per altro verso si osserva che lo stesso legislatore – all’art. 12, co. 2, d.l. n. 69/23 in base al quale è stata indetta la procedura concorsuale cui il ricorrente ha partecipato – ha previsto che il personale che avesse presentato domanda di partecipazione per la qualifica di operatore avrebbe dovuto essere valutato, sul piano psico-fisico, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 166/2019 e non in base all’art. 1 dello stesso D.M.
La disposizione impone di valutare l’idoneità psicofisica dei candidati alla qualifica di operatore secondo l’art. 2 del d.m. 166/2019.
art. 70 d.lgs. 217/2005
Dall’esame di tali disposizioni è evidente che le mansioni cui sono addetti gli “operatori” rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio cui sono destinati gli apparati burocratici di tutte le pubbliche amministrazioni, in assenza, quindi, di peculiarità che giustifichino la sussistenza di particolari requisiti di prestanza fisica, correlati alla tipologia delle funzioni svolte.
Le mansioni degli operatori, prevalentemente d’ufficio e tecnico-professionali, non giustificano l’applicazione di requisiti di prestanza fisica calibrati sulle funzioni operative di soccorso.
art. 52 d.lgs. 165/2001
La disciplina dei requisiti di partecipazione ad un concorso pubblico deve, infatti, sempre rispondere al principio di proporzionalità ed essere, quindi, tarata sullo specifico profilo professionale ricercato e, soprattutto, sulle mansioni alle quali il lavoratore pubblico sarà adibito (arg. ex art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
I requisiti di partecipazione a un concorso devono essere proporzionati al profilo professionale e alle mansioni concretamente assegnate.
art. 4 d.lgs. 217/2005
Ciò posto l’art. 4, d.lgs. n. 217/2005 stabilisce che: “Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell’ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l’utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell’accesso al ruolo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica”,
La disposizione descrive le mansioni del ruolo dei vigili del fuoco considerate dal giudice nel distinguere le funzioni operative da quelle tecnico-professionali degli operatori.
art. 1, comma 1, lett. b), d.m. 166/2019
Nel senso dell’illegittimità delle clausole del bando che estendono ai candidati al ruolo degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la verifica del possesso dei medesimi requisiti previsti per i ruoli operativi (applicando, quindi, nei loro confronti le cause di esclusione previste dall’art. 1 anziché dall’art. 2 del d.m. 166/2019) questo Tribunale si è già espresso nelle sentenze del 18 dicembre 2025, n. 22920, dell’11 febbraio 2026, n. 2630, del 16 marzo 2026, n. 4829, del 16 aprile 2026, n. 6891, e del 24 aprile 2026, n. 7473, con quest’ultima annullando anche la lex specialis della procedura (nella parte in cui – dopo aver in un primo momento genericamente evidenziato che ai fini dell’assunzione è richiesta “idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166” – prevede la sottoposizione dei «candidati medesimi agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall’art. 1 del decreto», invece che di quelli previsti dall’art. 2 del medesimo decreto)”.
I requisiti dell’art. 1, riferiti ai ruoli operativi, non possono essere estesi ai candidati al ruolo degli operatori quando per questi ultimi il decreto prevede la disciplina specifica dell’art. 2.
Direttiva 2000/78/CE, considerando 18
Deriva che se, da un lato, è consentito alla pubblica amministrazione selezionare il personale destinato a svolgere servizi di soccorso sulla base di precisi requisiti psicofisici (e attitudinali), tali requisiti, tuttavia, devono essere posseduti in funzione dello svolgimento delle mansioni di carattere operativo cui tale personale sarà addetto
I requisiti psicofisici per il personale dei servizi di soccorso sono legittimi in quanto funzionali alle mansioni operative effettivamente assegnate; la decisione ne trae il criterio della verifica concreta delle funzioni.
Massime di principio
- I requisiti psicofisici di ammissione a un concorso pubblico devono essere proporzionati al profilo professionale e alle mansioni che il candidato svolgerà; non è legittimo estendere automaticamente a un ruolo tecnico-professionale o d’ufficio i parametri più rigorosi previsti per ruoli operativi, se la disciplina normativa prevede requisiti distinti.
- Quando una disposizione normativa stabilisce specifici requisiti di idoneità per un determinato ruolo concorsuale, il bando non può sostituirli con quelli previsti per un diverso ruolo, imponendo condizioni non giustificate dalle mansioni effettive.
- Per i candidati alla qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la valutazione psicofisica deve essere effettuata secondo l’art. 2 del d.m. 166/2019, relativo ai ruoli tecnico-professionali, e non secondo l’art. 1, previsto per il personale che espleta funzioni operative.
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