Cassazione Civile, Ordinanza n. 34080/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In cassazione sono stati dedotti due motivi: da un lato, si è sostenuto che il decreto di liquidazione non sarebbe mai stato notificato o comunicato alla Procura, sicché non vi sarebbe stata prova della decorrenza del termine per proporre opposizione; dall'altro, si è contestato che il giudice di merito non avesse valorizzato l'attestazione interna dell'ufficio affari civili della Procura, secondo cui la cancelleria non aveva mai trasmesso il provvedimento, né in via telematica né cartacea.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato in primo luogo la mancanza, nel ricorso, di una sommaria esposizione dei fatti di causa, vizio sufficiente a determinare l'inammissibilità. Ha poi osservato, comunque, che le censure erano infondate/inammissibili anche nel merito, perché la comunicazione del provvedimento poteva risultare anche da forme equipollenti idonee a consentirne la effettiva conoscenza; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l'annotazione "a visto PM" nel fascicolo, ritenendo il provvedimento entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Poiché l'opposizione era stata proposta oltre un anno dopo, risultava tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni ritenuto applicabile dal giudice di merito, sia comunque rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio e per la proposta del relatore
art. 136 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 702-bis c.p.c. come parametro del sistema di comunicazione del provvedimento
art. 702-bis c.p.c.
richiamato quale norma del rito sommario rispetto alla comunicazione del provvedimento
art. 327 c.p.c.
ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche in mancanza di notificazione o comunicazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa, requisito autonomamente necessario ai fini dell'ammissibilità.
- La comunicazione di un provvedimento può essere desunta anche da modalità equipollenti, purché sia assicurata l'effettiva conoscenza del contenuto da parte del destinatario.
- Quando un provvedimento giurisdizionale a contenuto decisorio non sia stato notificato o comunicato, opera comunque il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.
- Ai fini della decorrenza del termine di opposizione o impugnazione, non sono decisive le sole difficoltà organizzative interne dell'ufficio destinatario, se il provvedimento è comunque entrato nella sua sfera di conoscibilità.
- La tardività dell'impugnazione può essere affermata sia rispetto al termine breve decorrente dalla conoscenza del provvedimento, sia, in ogni caso, rispetto al termine lungo previsto in via generale per i provvedimenti decisori.
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